Superbonus e sismabonus 110 per cento, per interventi di efficientamento energetico e antisismici lo stato di avanzamento dei lavori deve essere verificato separatamente. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 53 del 27 gennaio 2022: le due agevolazioni richiedono interventi diversi e differenti competenze tecniche per l'asseverazione dell'efficacia dei lavori e della congruità delle spese.
Superbonus e sismabonus 110 per cento, nel caso di interventi di efficientamento energetico e antisismici sullo stesso edificio lo stato di avanzamento dei lavori deve essere verificato separatamente.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 53 del 27 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire la fruizione dell’agevolazione attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura, ciascun Sal deve essere riferito ad almeno il 30 per cento dei lavori complessivi.
Le due agevolazioni, inoltre, richiedono tipologie di interventi diverse e differenti competenze tecniche per l’asseverazione dell’efficacia dei lavori e della congruità delle spese.
Superbonus e sismabonus 110, lo stato di avanzamento dei lavori va verificato separatamente
Il superbonus 110 per cento e il sismabonus con maxi detrazione prevista dal decreto Rilancio sono oggetto della risposta all’interpello numero 53 del 27 gennaio 2022.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 53 del 27 gennaio 2022
- Superbonus- criteri di determinazione dello «Stato di avanzamento lavori (SAL)» per interventi di efficienza energetica e antisismici- Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Lo spunto per i chiarimenti sul tema nasce dal quesito posto dall’istante, un contribuente che intende effettuare un intervento di demolizione di due edifici con ricostruzione di un’unica unità abitativa.
I due edifici sono unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Nel caso in questione sono previsti interventi di efficientamento energetico e antisismici. L’istante chiede se, per la fruizione indiretta dell’agevolazione attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito, sono necessarie due diversi Sal (stato di avanzamento dei lavori).
L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo delle agevolazioni e i principali documenti di prassi a riguardo.
Chiarisce, infine, che la verifica dello stato di avanzamento dei lavori dovrà essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.
Nel recente documento di prassi viene infatti messo in evidenza che:
“Le due distinte tipologie di interventi (di «efficientamento energetico» e «riduzione del rischio sismico») richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.”
Superbonus e sismabonus 110 per cento, Sal al 30 per cento necessario per cessione del credito e sconto in fattura
In base a quanto stabilito nel decreto Rilancio, modificato dagli interventi normativi successivi, l’esercizio dell’opzione di fruizione indiretta della detrazione è subordinato allo stato di avanzamento dei lavori.
In altre parole, per poter beneficiare della maxi detrazione attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura, è necessario che ciascun Sal si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo e che non siano emessi più di due Sal.
Il comma 1-bis dell’articolo 121 del DL numero 34 del 2020 stabilisce, infatti, quanto segue:
“L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.”
Per la fruizione del superbonus e del sismabonus al 110 per cento è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati, in base a quanto previsto dai commi 13 e 13-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Le asseverazioni devono essere eseguite separatamente per le due diverse tipologie di interventi, di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, dal momento che richiedono competenze differenti.
In merito, l’Agenzia delle Entrate richiama le diverse linee guida approvate:
- quelle contenute nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” e “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”;
- quelle contenute nel decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 28 febbraio 2017, “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Le due diverse tipologie di agevolazioni richiedono, ciascuna, specifiche competenze.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate spiega che:
“Ciò comporta che qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus e sismabonus 110, lo stato di avanzamento dei lavori va verificato separatamente