Cessione del credito per bonus casa e superbonus entro il 31 dicembre 2021, diverse le regole per l'esercizio delle opzioni, e nello specifico cambia il vincolo del raggiungimento di un SAL minimo. Facciamo quindi il punto delle indicazioni operative da tenere a mente.
Cessione del credito, c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per esercitare l’opzione in relazione ai lavori in corso d’esecuzione.
Sia per il superbonus che per i bonus casa ordinari, entro fine anno sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura secondo le regole in vigore nell’anno di sostenimento delle spesa. Sono diverse però le indicazioni pratiche da tenere a mente, ed è soprattutto sull’obbligo di raggiungimento del SAL che è bene prestare attenzione alle differenze.
Ai fini del superbonus del 110 per cento, è necessario che al 31 dicembre 2021 sia raggiunto uno stato di avanzamento lavori pari almeno al 30 per cento del totale.
Nessun vincolo in merito è previsto per i bonus casa ordinari, tra cui il bonus facciate: si può esercitare l’opzione per la cessione del credito in relazione alle spese sostenute e per lavori che siano almeno iniziati, che dovranno essere in ogni caso ultimati.
In vista quindi dell’appuntamento di fine anno, facciamo il punto delle regole da tenere a mente ai fini dell’esercizio della cessione del credito.
Cessione del credito, con o senza SAL? Le regole in vista della scadenza del 31 dicembre 2021
È stata la DRE del Veneto dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 907-1595/2021, a specificare i requisiti necessari ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito in relazione ai lavori ammessi al superbonus del 110 per cento.
Per la monetizzazione del credito spettante, è necessario che al 31 dicembre 2021 risulti effettuato almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
È quindi necessario il raggiungimento di un SAL minimo per poter esercitare l’opzione, in relazione alle spese sostenute nel corso dell’anno; in alternativa, l’uso del superbonus passerà dalla dichiarazione dei redditi, e la prima quota spettante potrà essere fruita esclusivamente come detrazione fiscale.
Stato di avanzamento lavori pari almeno al 30 per cento e sostenimento della spesa vanno quindi di pari passo ai fini della cessione del credito per il superbonus del 110 per cento, così come previsto dall’articolo 121, comma 1-bis del decreto Rilancio, che prevede:
“L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più’ di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.”
La verifica sulla sussistenza delle due condizioni dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.
Ambedue le condizioni, ossia sostenimento della spesa e SAL del 30 per cento, dovranno quindi coesistere a questa data e in ogni caso nel medesimo periodo d’imposta.
Diverso è invece il discorso per quanto riguarda i bonus casa ordinari, sui quali è bene soffermarsi in maniera dettagliata anche alla luce delle nuove regole introdotte dal decreto legge n. 157/2021.
Bonus casa, cessione del credito senza SAL da raggiungere entro il 31 dicembre 2021
Nessun SAL è richiesto per esercitare l’opzione relativa alla cessione del credito in relazione agli altri bonus casa monetizzabili, tra cui il bonus facciate del 90 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e prima della riduzione al 60 per cento prevista dalla Legge di Bilancio 2022.
Si può quindi scegliere di cedere l’agevolazione riconosciuta a patto che i lavori siano almeno iniziati, e sia sostenuta la relativa spesa.
Questo uno degli aspetti posti in evidenza dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E che, in relazione all’obbligo di attestazione di congruità delle spese, introdotto dal decreto legge n. 157/2021 in parallelo al visto di conformità, specifica che potrà essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, a differenza di quanto previsto invece per il superbonus del 110 per cento.
Per la cessione del credito entro il 31 dicembre 2021 sarà quindi necessario che i lavori siano almeno iniziati, che la spesa sia stata sostenuta e che l’intervento venga in ogni caso ultimato, pena il recupero della detrazione indebitamente fruita maggiorata degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Si tratta di un’opportunità importante in relazione ai lavori ammessi al bonus facciate, agevolati al 90 per cento fino a fine anno e che, salvo ripensamenti, beneficeranno di una detrazione ridotta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2022.
In relazione al caso specifico, la possibilità di anticipare il sostenimento della spesa e quindi la cessione del credito e lo sconto in fattura è stata confermata dal MEF: qualora non siano previsti SAL, è possibile monetizzare in anticipo la detrazione spettante, fermo restando l’obbligo che gli interventi agevolabili siano poi effettivamente realizzati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito, con o senza SAL? Le regole in vista della scadenza del 31 dicembre 2021