Superbonus per la ricostruzione post sisma 2016-2017: le detrazioni sono da utilizzare come acceleratore e sono cumulabili con i contributi pubblici, a patto che non si scelga la versione rafforzata. Benefici anche per i lavori già iniziati e procedure più semplici. Tutte le istruzioni da seguire per utilizzare al meglio i due strumenti nella guida realizzata dall'Agenzia delle Entrate e dal Commissario straordinario di Governo e pubblicata il 30 aprile 2021.
Superbonus per la ricostruzione post sisma 2016-2017: l’agevolazione può fungere da acceleratore per intervenire sugli 80mila edifici resi inagibili dal terremoto.
Detrazioni e contributi pubblici possono essere utilizzati in maniera combinata e per coloro che si trovano nelle zone interessate ci sono regole ad hoc e procedure più semplici da seguire.
Per illustrare in maniera chiara e semplice gli strumenti a disposizione e le modalità per utilizzarli il Commissario Straordinario alla Ricostruzione e l’Agenzia delle Entrate hanno messo a punto e pubblicato il 30 aprile 2021 una guida con tutte le istruzioni da seguire.
“La combinazione del contributo con il Superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022”.
Si legge nella prefazione firmata dal commissario Giovanni Legnini e dal direttore Ernesto Maria Ruffini.
Superbonus per la ricostruzione: guida Ade su detrazioni e contributi anche per lavori già iniziati
La guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110 per cento” pubblicata il 30 aprile 2021 è pensata per illustrare ai contribuenti che vivono nelle zone colpite dai terremoti del 2016 e 2017 come coordinare la fruizione dei contributi pubblici e della maxi agevolazione prevista dal Decreto Rilancio.
Le 24 pagine redatte con un linguaggio semplice e diretto offrono una panoramica completa sul tema e toccano i seguenti punti:
- il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali;
- aspetti procedurali;
- la rendicontazione e la fatturazione;
- il superbonus per i lavori in corso d’opera al 1° luglio 2020;
- la conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma;
- i tempi di conclusione dei lavori;
- il superbonus negli aggregati edilizi;
- il superbonus rafforzato;
- gli ulteriori incentivi fiscali;
- domande e risposte.
In linea generale il superbonus è stato introdotto dal Decreto Rilancio che ha elevato al 110 per cento l’aliquota delle detrazioni per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, nella formula rivista dalla Legge di Bilancio, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 è intervenuto con due diverse ordinanze per chiarire le regole sulla base delle quali è possibile coordinare i contributi pubblici con l’agevolazione fiscale.
In linea generale sono stati chiariti i seguenti punti:
- per le modalità applicative del superbonus per interventi antisismici è necessario fare riferimento al sismabonus già esistente;
- il superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, anche per i lavori già avviati prima del 1° luglio 2020;
- le maxi detrazioni spettano per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi di riparazione o di ricostruzione nello stesso luogo disciplinati dalle ordinanze commissariali, ma anche per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro luogo;
- è ammesso un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma, a patto che ci sia una chiara riferibilità, nell’ambito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al superbonus;
- per gli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire del superbonus, c’è una proroga ulteriore di sei mesi per il termine di esecuzione dei lavori. In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che rientrino nell’agevolazione il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi;
- tutte le regole indicate si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.
Superbonus rafforzato per la ricostruzione: chairimenti su detrazioni e contributi
Ed è proprio partendo da questo quadro normativo che la guida dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle regole specifiche alla base dell’utilizzo delle detrazioni fiscali per la ricostruzione post sisma 2016-2017.
In particolare, il documento si sofferma sulla possibilità di beneficiare di un superbonus rafforzato.
Tra le possibilità offerte dal Decreto Rilancio, c’è anche quella di aumentare del 50 per cento il limite di spesa ammesso a beneficiare dell’agevolazione su interventi di efficienza energetica o antisismici per la ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma in alcuni Comuni.
Nella pratica, quindi, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico da 96 viene esteso a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare.
La guida mette in luce i territori per cui è possibile richiedere l’agevolazione potenziata:
- quelli indicati negli “elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma”;
- “interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso”.
Questo strumento è utilizzabile, quindi, anche da coloro che si trovano nei territori colpiti dal sisma del 2009.
In ogni caso, si tratta di una strada alternativa alla fruizione dei contributi previsti per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati.
Rafforzare il superbonus vuol dire rinunciare ai fondi pubblici. La dichiarazione di rinuncia, infatti, rappresenta il requisito fondamentale per beneficiare delle agevolazioni fiscali con limiti più alti.
Tutti i dettagli sull’utilizzo del superbonus e dei contributi pubblici per la ricostruzione nel testo integrale della guida dedicata pubblicata dall’Agenzia delle entrate e dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 il 30 aprile 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus per la ricostruzione: la guida delle Entrate su detrazioni e contributi