Superbonus, novità sui limiti: le pertinenze non fanno crescere gli importi, l'Agenzia delle Entrate ci ripensa. Il tetto massimo va considerato solo in relazione alle unità immobiliari facendo riferimento alla situazione esistente a inizio lavori. La risposta all'interpello numero 765 del 9 novembre 2021 modifica la precedente numero 568 pubblicata la scorsa estate.
Superbonus, arrivano novità sul calcolo dei limiti da rispettare per beneficiare dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate ci ripensa: le pertinenze non vanno incluse nel conteggio e quindi non fanno crescere gli importi da considerare.
Per stabilire il tetto massimo da rispettare, bisogna far riferimento solo alle unità immobiliari esistenti a inizio lavori.
Il chiarimento è presente nella risposta all’interpello numero 765 del 9 novembre 2021 che modifica la precedente numero 568 pubblicata la scorsa estate.
Sotto la lente di ingrandimento è l’articolo 119 del Decreto Rilancio, che ha introdotto una detrazione del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Superbonus, novità sui limiti: le pertinenze non contano, l’Agenzia delle Entrate ci ripensa
La normativa alla base del Superbonus è costruita su un sistema di scatole cinesi e spesso è un rebus per i cittadini, ma anche per gli addetti ai lavori. E, a quanto pare, addirittura anche per l’Amministrazione finanziaria che è costretta a tornare sui suoi passi e a correggere le istruzioni fornite in precedenza.
Al centro dell’equivoco sui limiti da rispettare è il caso di un contribuente comproprietario, con un’altra persona fisica, di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, un’autorimessa (C/6) e un magazzino (C/2).
Dal momento che ha intenzione di effettuare interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, vorrebbe beneficiare del Superbonus.
Il risultato dei lavori porterà a un cambiamento di destinazione d’uso del magazzino e alla creazione di un’ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3.
All’Agenzia delle Entrate si è rivolto per sapere i calcoli da effettuare per conoscere i limiti di spesa per gli interventi ammissibili alla detrazione del 110 per cento.
Nella risposta all’interpello numero 568 del 30 agosto 2021, ormai modificata, le prime istruzioni da seguire:
“In relazione agli interventi sull’edificio descritto nell’Istanza, andranno considerate, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze”.
Dal punto di vista pratico, le istruzioni invitavano a considerare gli importi massimi moltiplicati per tre, come potrebbe accadere per esempio per più unità immobiliari all’interno di un condominio.
Ma, dopo mesi, arriva il ripensamento con la risposta all’interpello numero 765 del 9 novembre 2021:
“La citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che la detrazione spetta in relazione agli interventi realizzati, tra l’altro, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) ed i cui limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente”.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 765 del 9 novembre 2021
- Superbonus - interventi su singola unità immobiliare e pertinenze - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
Superbonus, novità sui limiti: le pertinenze non contano, l’Agenzia delle Entrate ci ripensa
Si ribadisce, inoltre, una regola mai messa in discussione: per il calcolo dei limiti da rispettare è necessario far riferimento alla situazione esistente all’inizio dei lavori e non al termine.
Nel caso analizzato, infatti, a conclusione degli interventi ci saranno due unità abitative, ma per valutare i tetti di spesa da rispettare si deve far riferimento solo a quella presente in origine.
I lavori che il contribuente ha intenzione di effettuare beneficiando del Superbonus del 110 per cento sono i seguenti:
- interventi di miglioramento sismico;
- isolamento termico delle pareti esterne;
- sostituzione della centrale termica;
- sostituzione degli infissi;
- installazione dell’impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo.
Per ognuna delle voci menzionate il documento fornisce, in relazione al caso analizzato, gli importi massimi previsti per le spese agevolabili.
Tipologia di spesa | Limite da rispettare |
---|---|
interventi di miglioramento sismico | 96.000 euro |
isolamento termico delle pareti esterne | 50.000 euro |
sostituzione della centrale termica | 30.000 euro |
sostituzione degli infissi | 54.545 euro |
installazione dell’impianto fotovoltaico | 48.000 euro |
Sistema di accumulo fotovoltaico | 48.000 euro |
Con la risposta all’interpello numero 765 del 9 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi emersi dopo la pubblicazione del precedente documento. Resta il fatto che per oltre due mesi i contribuenti hanno corso il rischio di affidarsi a una lettura errata, o quanto meno non chiara, della norma.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus, novità sui limiti: le pertinenze non contano, l’Agenzia delle Entrate ci ripensa