Rinvio del secondo acconto 2023: beneficiari e requisiti, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Rinvio del secondo acconto delle imposte sui redditi 2023, arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Nella circolare n. 31 del 9 novembre le regole su requisiti, beneficiari e partite IVA escluse dalla proroga dei versamenti al 16 gennaio 2024

Rinvio del secondo acconto 2023: beneficiari e requisiti, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Rinvio del secondo acconto, pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

È la circolare n. 31 del 9 novembre 2023 a chiarire chi sono le partite IVA beneficiarie del rinvio al 16 gennaio 2024 del secondo acconto delle imposte sui redditi dovuto in via ordinaria entro il 30 novembre.

La circolare fornisce l’analisi delle novità introdotte dal decreto legge n. 145/2023 che ha altresì previsto la possibilità di rateizzazione in un massimo di cinque quote, e quindi fino al 16 maggio 2024, delle somme dovute.

A beneficiarne sono le persone fisiche imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Tra le partite IVA beneficiarie anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Il rinvio dei versamenti si applicherà anche ai contribuenti che pagano l’acconto delle imposte sui redditi in un’unica soluzione.

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Rinvio del secondo acconto 2023: beneficiari e requisiti, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Arrivati ormai a ridosso della scadenza del 30 novembre 2023, termine che per molti segnerà la data ultima per pagare il secondo acconto delle imposte, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative in merito al rinvio e alla rateizzazione dei pagamenti per le partite IVA.

Si tratta delle novità introdotte dal decreto legge n. 145/2023 che, all’articolo 4, ha previsto il rinvio dei versamenti al 16 gennaio 2024 per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel corso del 2022.

La possibilità di accedere alla proroga dei versamenti del secondo acconto di IRPEF, IRES, IRAP e delle imposte sostitutive dovute si affianca alla possibilità di rateizzazione, in un massimo di cinque quote mensili a decorrere dal 16 gennaio e fino al 16 maggio.

Chi sono quindi i soggetti beneficiari del rinvio della scadenza del secondo acconto?

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Così come riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31 si tratta delle persone fisiche che contestualmente:

  • siano titolari di partita IVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

In rinvio al 16 gennaio si applica quindi alle persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Nell’ambito soggettivo della norma rientrano inoltre anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 31 del 9 novembre 2023
Rinvio del secondo acconto, le istruzioni operative del Fisco

Rinvio al 16 gennaio 2024 anche per chi paga l’acconto in un’unica soluzione

La possibilità di differire i versamenti dovuti si applica in via generale ai versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate specifica che possono beneficiare del rinvio anche i contribuenti in possesso dei requisiti tenuti a versare l’acconto delle imposte sui redditi, sulla base di quanto emerso dal modello Redditi PF 2023, in un’unica soluzione.

Rinvio del secondo acconto al 16 gennaio non per tutti: chi paga entro il 30 novembre 2023

Il rinvio del secondo acconto lascia fuori le somme dovute a titolo di contributi INPS e premi INAIL, anche in presenza di tutti i requisiti previsti.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della norma:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Nell’impresa familiare e nelle aziende coniugali non gestite in forma societaria, la possibilità di fruire del rinvio del secondo acconto lascia fuori i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa che non siano titolari di partita IVA.

Rinvio del secondo acconto delle imposte sui redditi, nella soglia di 170.000 euro la somma di ricavi e compensi delle attività esercitate

Sul fronte dell’individuazione del limite di 170.000 euro di ricavi o compensi, l’Agenzia delle Entrate specifica che in caso di titolari di partita IVA che esercitano più attività con diversi codici ATECO, sarà necessario sommare ricavi e compensi delle diverse attività esercitate.

Stessa regola nel caso di esercizio contestuale di attività di lavoro autonomo e di impresa: bisognerà sommare i ricavi e i compensi delle attività svolte.

Diversamente, le persone fisiche che esercitano attività agricole o
attività agricole connesse
(per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), possono accedere al rinvio se nel 2022 siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dei ricavi bisognerà considerare l’ammontare del volume d’affari, riportato nel campo VE50 della dichiarazione IVA 2023 o, per i soggetti esonerati, l’importo del fatturato del 2022.

Nel caso in cui invece il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

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