Ecco le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate in materia di accollo del debito d'imposta altrui
Ai fini del versamento delle somme dovute a titolo di accollo del debito d’imposta altrui, nel modello F24 l’accollante dovrà indicare il codice identificativo “80”.
Il codice identificativo viene utilizzato ormai da tre anni, ovvero dal Duemilaventuno, anno a partire dal quale ha preso il via la possibilità di versare il debito d’imposta altrui, esclusivamente mediante modello F24 da presentare in modalità telematica e con divieto di compensazione dei crediti dell’accollante.
Accollo debito d’imposta, nel modello F24 uno specifico codice identificativo
L’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, è ormai operativo da qualche anno.
Dopo la definizione delle istruzioni generali, è con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E/2021 che l’amministrazione finanziaria ha fornito le regole specifiche per il versamento che, così come indicato dal provvedimento del 24 settembre, dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24 telematico.
In sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
- nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice identificativo “80”, denominato “Accollante del debito di imposta”.
Così come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
Accollo del debito d’imposta altrui con divieto di compensazione
Il codice identificativo “80” deve essere indicato esclusivamente nel modello F24 presentato in modalità telematica.
Questa è infatti l’unica via per il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento.
Ai fini del versamento, l’accollante non potrà utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali, pena lo scarto della delega di pagamento.
Sarà, invece, possibile utilizzare in compensazione i crediti dello stesso accollato, che dovrà tuttavia provvedere autonomamente a presentare il modello F24, indicando con le consuete modalità i debiti pagati e i crediti compensati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il codice identificativo per l’accollo del debito d’imposta nel modello F24