Superbonus: senza attuazione l’invio della comunicazione delle spese agevolabili

Tommaso Gavi - Irpef

Entro quando deve essere inviata la comunicazione relativa alle spese agevolabili del superbonus, sostenute nel 2024? Per l'attuazione della norma che prevede una sanzione di 10.000 euro o la decadenza dell'agevolazione in caso di inadempimento, manca l'apposito dpcm

Superbonus: senza attuazione l'invio della comunicazione delle spese agevolabili

Il decreto Superbonus, DL n. 39/2024, ha approvato diverse novità per l’agevolazione edilizia.

Tra queste una comunicazione relativa ai dati delle spese fiscalmente agevolabili. Tale comunicazione deve essere inviata all’ENEA in relazione alle spese per interventi di efficientamento energetico sostenute nel 2024.

Il mancato adempimento può portare a una sanzione di 10.000 euro o alla perdita dell’agevolazione.

L’invio è però legato alla pubblicazione di un dpcm attuativo, che si attende dalla fine di maggio.

Superbonus: senza attuazione l’invio della comunicazione delle spese agevolabili

L’articolo 3 del testo originario del decreto Superbonus, in vigore dallo scorso 30 marzo, stabilisce “Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente”.

Per il monitoraggio delle spese relative al superbonus, oltre alla comunicazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i soggetti devono inviare una nuova comunicazione relativa ai dati delle spese agevolabili.

In tale comunicazione devono essere forniti:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto Superbonus;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute (alla 30 marzo 2024) del decreto negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese indicate.

La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • che hanno presentato la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il mancato comporta:

  • l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro;
  • la decadenza dall’agevolazione fiscale, nei casi in cui la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata dal 30 marzo 2024.

Le conseguenze del mancato inoltro dei dati sono quindi piuttosto pesanti, tuttavia non sono ancora state stabilite le modalità attuative per l’invio della comunicazione.

Superbonus: manca il dpcm con le modalità attuative della comunicazione

A stabilire le regole attuative della comunicazione da inviare all’ENEA è lo stesso decreto Superbonus.

Il comma 4 dell’articolo 3 del testo originario prevede che:

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Il termine ha iniziato a decorrere il 30 marzo scorso. Il dpcm si attende, quindi, dalla fine del mese di maggio.

Il dpcm dovrà stabilire, oltre al contenuto della comunicazione, anche le modalità ma soprattutto la scadenza entro la quale inviare tale comunicazione.

L’adempimento è legato alla necessità di monitoraggio delle spese relative al superbonus.

Gli investimenti, rispetto a quando è stato approvato il testo originario del decreto Superbonus, sono notevolmente diminuiti.

La netta riduzione è riscontrabile dai monitoraggi mensili dell’ENEA: la “frenata” è stata registrata a partire dal mese di aprile.

La situazione ha quindi reso “meno urgente” il provvedimento di attuazione, che si attende dalla fine del mese di maggio.

È invece in arrivo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alla ripartizione dei fondi previsti come contributo a fondo perduto per i contribuenti che sostengono spese dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, che hanno realizzato almeno il 60 per cento dell’avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2023 e che hanno redditi fino a 15.000 euro.

Il testo è stato “bollinato” dalla Corte dei Conti e sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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