Bonus casa, attestazione di congruità dei prezzi senza SAL o dichiarazione di fine lavori. Ai fini delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura è necessario però che gli interventi siano almeno iniziati. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 29 novembre 2021.
Bonus casa, per l’attestazione di congruità dei prezzi non è richiesto alcun SAL e neppure la dichiarazione di fine lavori.
Ai fini dell’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura è necessario però che il sostenimento della spesa trovi quantomeno una giustificazione economica relativamente all’inizio dei lavori.
È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, che evidenzia la possibilità per i tecnici abilitati di asseverare il rispetto della congruità dei prezzi relativamente a lavori che siano avviati ma non ancora conclusi.
Un’attestazione ex ante che differenzia le regole previste per i bonus casa ordinari da quelle relative al superbonus del 110 per cento.
Bonus casa, attestazione di congruità a lavori almeno iniziati
Anche per i bonus casa diversi dal superbonus, il decreto anti-frodi n. 157/2021 ha previsto l’obbligo di visto di conformità e attestazione della congruità delle spese ai fini dell’accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, l’asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati dovrà certificare la congruità della spesa sostenuta, tenuto conto della tipologia di lavori effettuati così come descritti sui documenti di spesa o nei capitolati.
L’asseverazione dovrà quindi accertare che, nell’esecuzione dei lavori, venga rispettato il limite massimo dei costi ammissibili per tipologia di intervento, tenuto conto dei singoli elementi che lo compongono e dell’insieme del progetto.
La circolare, con la quale vengono forniti i primi chiarimenti sui nuovi obblighi legati alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus casa, evidenzia la possibilità di agire preventivamente.
Nello specifico, per i bonus edilizi diversi dal superbonus, l’attestazione necessaria per esercitare le due opzioni può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori e della dichiarazione di fine lavori.
Una constatazione che deriva dall’assenza di una specifica indicazione nelle norme che disciplinano le agevolazioni fiscali, a differenza di quanto invece disposto dall’articolo 119, comma 13 bis del decreto Rilancio in relazione al superbonus del 110 per cento.
Regole soft che però devono essere incrociate con quanto previsto dal decreto legge anti-frodi n. 157/2021, emanato per contrastare i fenomeni fraudolenti in materia di cessione dei crediti in ambito edilizio.
Per i bonus casa ordinari, specifica quindi l’Agenzia delle Entrate,
“il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori”.
L’attestazione di congruità della spesa si slega quindi dal raggiungimento di un SAL e dalla fine dei lavori, ma sarà necessario che l’intervento risulti almeno iniziato.
I professionisti chiamati ad asseverare il rispetto dei prezzari potranno quindi effettuare una verifica preventiva (e vincolante per il contribuente), ma sarà necessario che i lavori risultino quantomeno avviati.
Bonus casa, attestazione di congruità in attesa del prezzario MITE
Il decreto prevede l’emanazione di un apposito prezzario da parte del Ministero della Transizione Ecologica ma, nell’attesa, sarà possibile far riferimento ai prezzi indicati da regioni e province autonome, ai listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o, in difetto, ai valori di mercato previsti in base al luogo in cui si effettua l’intervento.
Questo un ulteriore aspetto affrontato dall’Agenzia delle Entrate, che nella circolare n. 16/E si sofferma sui criteri previsti caso per caso ai fini della congruità per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, bisognerà far riferimento al DM del 6 agosto 2020 per i lavori con data di inizio a decorrere dal 6 ottobre 2021. Per quelli avviati precedentemente si dovrà invece far riferimento ai criteri residuali indicati dal comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio già sopra riportati, che si applicheranno anche per i lavori diversi da quelli di riqualificazione energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico.
Nessuna attestazione di congruità è invece richiesta per l’acquisto delle case antisismiche, considerando che l’agevolazione spettante si calcola in base al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa.
In merito alla forma dell’attestazione, qualora non sia presente un apposito modello, sarà possibile predisporla in forma libera ma dovrà in ogni caso riportare l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali applicate in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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