Nel caso di errori nella comunicazione della cessione del credito, se l'importo corretto è inferiore a quello comunicato in prima battuta, entrambe le parti devono provvedere all'annullamento. Il beneficiario del superbonus deve pagare l'importo con modello F24, dimostrando che la compensazione non è ancora avvenuta. In caso contrario si devono pagare anche sanzioni e interessi
Come si può rimediare ad errori nella comunicazione della cessione del credito del superbonus?
Se la somma non è stata ancora portata in compensazione, cessionario e beneficiario dell’agevolazione devono provvedere all’annullamento e provvedere a nuova comunicazione.
Il beneficiario deve inoltre provvedere al pagamento dell’importo dell’indebita detrazione ceduta, mediante modello F24.
Senza la prova del fatto che la compensazione del credito non sia ancora avvenuta, il soggetto sarà chiamato a corrispondere anche le sanzioni e interessi, in forma ridotta per l’applicazione del ravvedimento operoso.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 440 del 28 settembre 2023.
Errori comunicazione cessione del credito: a pagare è il beneficiario del superbonus
Con la risposta all’interpello numero 440 del 28 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti nel caso di errori sugli importi indicati nella cessione del credito del superbonus.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 440 del 28 settembre 2023
- Chiarimenti sugli errori nella comunicazione della cessione del credito del superbonus.
Le delucidazioni nascono dal caso concreto riportato dall’istante. Il soggetto, dopo aver provveduto alla cessione del credito di un SAL relativo a un importo superiore al 30 per cento delle spese agevolabili, a chiusura dei lavori ha evidenziato errori in relazione alle somme indicate nelle comunicazioni.
Il beneficiario del superbonus chiede quindi come poter sanare la situazione.
L’Agenzia delle Entrate per prima cosa richiama il quadro normativo e di prassi di riferimento.
In particolare, la circolare numero 33 del 6 ottobre 2022, in merito alla comunicazione della cessione del credito chiarisce quanto segue:
“L’errore o l’omissione relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto può essere definito sostanziale (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente).”
In tale ipotesi rientra il caso in esame. Per la regolarizzazione si deve procedere all’annullamento, su richiesta di entrambe le parti.
Nel caso dell’annullamento, il credito utilizzabile dal cessionario è ridotto dell’importo annullato.
Dovrà quindi essere inviata una nuova comunicazione. Nel caso in cui siano scaduti i termini in alcuni casi si può utilizzare lo strumento della remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro.
Cosa succede nel caso in cui il cessionario non intenda procedere ad annullare la comunicazione?
In questo caso l’Amministrazione finanziaria non può intervenire. Nel documento di prassi viene infatti sottolineato che:
“Con riferimento alle criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti. Ciò comporta che l’Agenzia, tra l’altro, non può:
- sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito;
- intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.”
Se il contribuente segnala l’insussistenza dei presupposti per beneficiare della detrazione alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate la segnalazione verrà valutata nell’ambito delle attività di analisi del rischio, per l’eventuale attivazione dei controlli.
Errori comunicazione cessione del credito: di chi è la responsabilità
Nel caso di errori nella comunicazione, il cessionario è responsabile esclusivamente per l’eventuale utilizzo irregolare del credito.
Il soggetto risponde in modo solidale della violazione soltanto nell’ipotesi di concorso con dolo o colpa grave.
Come precisato nella circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso rientra l’ipotesi in cui l’importo delle comunicazioni errate sia superiore a quello corretto.
Il beneficiario del superbonus dovrà quindi versare l’importo indebito, maggiorato delle sanzioni e degli interessi.
Come chiarito nel documento di prassi:
“resta garantita la possibilità di riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta al fine di ’’precostituire’’ il credito a disposizione dell’utilizzo del cessionario.”
Le sanzioni e gli interessi non dovranno essere applicati soltanto nel caso i cui venga provato che il credito ceduto non è stato ancora oggetto di compensazione alla data del riversamento.
Nell’ipotesi contraria si dovrà provvedere al pagamento di sanzioni e interessi ridotte, grazie all’istituto del ravvedimento operoso.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
“Nel caso di specie, sarà interesse dell’istante, al fine di beneficiare dell’esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del “riversamento”.”
Tale riversamento dovrà essere effettuato con modello F24, inserendo il codice tributo 6921.
L’importo deve essere indicato nella colonna “importi a debito versati”, presente nella sezione “Erario”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Errori comunicazione cessione del credito: a pagare è il beneficiario del superbonus