Superbonus e sismabonus: al via la comunicazione delle spese 2024 e 2025

Tommaso Gavi - Irpef

Pubblicato sul portale del governo il dpcm con le regole sulle modalità di comunicazione dei dati delle spese del 2024 e del 2025 per gli interventi di superbonus e supersismabonus. Soggetti obbligati, dati da comunicare, scadenze e sanzioni

Superbonus e sismabonus: al via la comunicazione delle spese 2024 e 2025

È stato pubblicato sul sito del governo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che dà attuazione delle modalità di invio della comunicazione dei dati delle spese del 2024 e del 2025, nel caso di interventi che rientrano nel superbonus o nel supersismabonus.

Il dpcm del 17 settembre 2024 stabilisce regole e scadenze per la trasmissione delle informazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Le prime dovranno essere inoltrate all’ENEA entro la scadenza prevista per le asseverazioni, le seconde dovranno essere inviate al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, il PNCS.

In questo caso la scadenza è fissata al 31 ottobre, con riferimento ai SAL approvati entro il 1° ottobre 2024. Per gli altri SAL la comunicazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dal giorno successivo a quello dell’approvazione.

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Superbonus e sismabonus: soggetti interessati, dati da comunicare e scadenze

Con il dpcm del 27 settembre 2024, il cui testo è stato recentemente pubblicato sul portale del governo, sono state stabilite le modalità per l’invio della comunicazione dei dati relativi alle spese del 2024 e del 2025.

Devono provvedere al nuovo adempimento introdotto dall’articolo 3 decreto n. 39/2024 i soggetti che realizzino interventi di superbonus e di supersismabonus che abbiano.

Nello specifico l’obbligo di comunicazione interessa:

  • i soggetti che al 31 dicembre 2023 non abbiano concluso i lavori di superbonus o di supersismabonus e che abbiano presentato la CILAS o l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici entro la stessa data;
  • i soggetti che abbiano presentato la CILAS o la richiesta di un diverso titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione a partire dal 1° gennaio 2024.

La trasmissione riguarda le seguenti informazioni:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 al 30 marzo 2024;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese indicate.

L’adempimento varia a seconda della tipologia di intervento. Nel caso di lavori per l’efficientamento energetico, la comunicazione deve essere inviata all’ENEA.

Come stabilito dal dpcm:

“le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del presente decreto.”

In altre parole, quindi, le scadenze da rispettare solo le stesse già previste per le asseverazioni e si provvede all’adempimento compilando una sezione aggiuntiva alla documentazione già prevista.

I dati relativi agli interventi di riduzione del rischio sismico, invece, dovranno essere comunicati al PNCS, il portale nazionale delle classificazioni sismiche.

I termini da tenere in considerazione sono differenti a seconda della data di approvazione dei SAL, stati di avanzamento dei lavori.

Per i SAL approvati entro il 1° ottobre la scadenza è fissata alla fine del mese, al 31 ottobre 2024.

Per i SAL la cui approvazione è successiva a tale data, la comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello dell’approvazione.

Governo - DPCM del 17 settembre 2024
Decreto con le modalità di attuazione della comunicazione relativa alle spese del 2024 e del 2025, in relazione agli interventi di superbonus e di supersismabonus.

Superbonus e sismabonus: le sanzioni per la mancata comunicazione

Come stabilito dal decreto attuativo della misura, alla trasmissione della comunicazione devono provvedere tecnici abilitati e professionisti.

Le figure variano a seconda della tipologia di interventi. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica devono provvedere all’adempimento i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni. Gli stessi dovranno aggiungere la comunicazione con un’apposita sezione all’asseverazione.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico dovranno invece provvedere all’adempimento i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano anche in questo caso dell’asseverazione.

Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione ha pesanti conseguenze.

Per gli interventi per i quali la CILAS o il diverso titolo abilitativo sono stati presentati entro il 29 marzo 2024 è prevista una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

Per gli interventi per i quali la CILAS o il diverso titolo abilitativo sono stati presentati oltre il 29 marzo 2024 è invece prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

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