Remissione in bonis, nel modello F24 Elide si deve inserire il codice tributo 8114. Ad istituirlo e a fornire le istruzioni per la compilazione è la risoluzione numero 58 dell'11 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Deve provvedere al versamento della sanzione chi è in ritardo nella comunicazione della cessione del credito per le spese del 2021 e delle rate del 2020.
Remissione in bonis, nel caso di ritardo nella comunicazione della cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 i contribuenti possono ancora regolarizzare la situazione pagando una sanzione di 250 euro.
Chi intende avvalersi della remissione in bonis dovrà utilizzare il codice tributo istituito dalla risoluzione numero 58 dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2022.
Nel documento di prassi vengono fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24 ELIDE, che deve essere completato nelle sezioni “CONTRIBUENTE” e “ERARIO ED ALTRO”.
Remissione in bonis, pronto il codice tributo per il pagamento della sanzione
Con la risoluzione numero 58 dell’11 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni per i contribuenti che sono in ritardo con la comunicazione relativa alla cessione del credito per spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 58 dell’11 ottobre 2022
- Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
A spiegare i requisiti in cui si può usufruire della remissione in bonis è la circolare numero 33 del 2022, sui bonus edilizi.
Al paragrafo 5.4 vengono chiarite le condizioni che permettono l’invio della comunicazione all’Amministrazione finanziaria anche dopo i termini stabiliti:
- dal provvedimento del 3 febbraio 2022;
- dall’articolo 10 quater del Decreto Sostegni ter.
Dovrà essere utilizzato il modello F24 Elide, inserendo il codice tributo 8114.
Si potrà utilizzare la remissione in bonis solo nei casi in cui la violazione non sia stata ancora constatata e non sia iniziata alcuna attività di accertamento.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, il contribuente potrà trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Lo stesso dovrà versare la sanzione di 250 euro, come stabilito dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997.
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 senza possibilità di compensazione, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012.
Remissione in bonis, le istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide
La risoluzione numero 58 dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2022 fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide, per il versamento della sanzione in caso di ritardo nella comunicazione della cessione del credito.
Nel modello dovrà essere indicato il codice tributo riportato nella tabella riassuntiva.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
8114 | Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS |
Nel modello deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo 10, denominato “cessionario/fornitore”.
La sezione “CONTRIBUENTE” deve essere compilata come di seguito indicato:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. I lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali devono essere indicati con il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure dell’invio della comunicazione;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, insieme al codice 10 da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, deve essere indicato il codice fiscale di uno di essi.
La compilazione della sezione “ERARIO ED ALTRO” deve essere compilato come di seguito spiegato:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
- nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
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