Regime forfettario e contratto misto: accesso libero per i consulenti finanziari che operano con la doppia modalità, lavoro autonomo e subordinato. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta all'interpello numero 484 del 2019, precisa anche le condizioni che fanno scattare la causa ostativa.
Regime forfettario e contratto misto: accesso libero per i consulenti finanziari che operano con questa particolare tipologia contrattuale, istituita da un accordo sindacale sottoscritto il 1° febbraio 2017, che prevede un rapporto parallelo di lavoro subordinato, part-time a tempo indeterminato, e uno di lavoro autonomo con lo stesso datore di lavoro.
Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 484 del 13 novembre 2019.
A fornire lo spunto per affrontare la questione non è un consulente finanziario, ma la società per cui il professionista dovrebbe operare. Dal momento che ricopre il ruolo di sostituto di imposta, ed è tenuta ad applicare le disposizioni in tema di ritenute d’acconto sui compensi corrisposti per l’attività, si rivolge all’amministrazione finanziaria per verificare che il contratto misto non faccia scattare la causa ostativa legata all’attività prevalentemente svolta nei confronti del datore di lavoro.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 484 del 13 novembre 2019
- Istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), L. 27 luglio 2000, n. 212 - Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2019.
Regime forfettario e contratto misto: il via libera dell’Agenzia delle Entrate per i consulenti finanziari
Il dubbio nasce dalle caratteristiche del contratto misto, previsto nell’ambito della consulenza finanziaria, che prevede di attivare contemporaneamente e con la stessa persona due rapporti diversi:
- lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato, a cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del Credito e l’ordinaria disciplina del rapporto di lavoro dipendente, sia per gli aspetti normativi che per quelli retributivi;
- lavoro autonomo di promozione, collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento, per cui è necessaria l’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari. Il contratto prevede un sistema di remunerazione di tipo provvigionale sulla base degli affari conclusi ed è soggetto alla procedura di certificazione dei contratti di lavoro, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003.
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto nuove regole d’accesso alla tassazione agevolata, una di queste è inserita nella nuova lettera d-bis), comma 57, articolo 1 della legge n. 190/2014, che esclude dalla possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15% “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.
Alla luce delle particolari caratteristiche dei contratti misti, i rapporti di lavoro intrapresi successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo della norma entrano in contrasto con le regole d’accesso? Questo il quesito della società di consulenza.
Con la risposta all’interpello numero 484 del 13 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera:
“Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza per i c.d. contratti misti stipulati dalla Società successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa - tenuto conto, peraltro, che tale tipologia contrattuale è stata istituita da un accordo sindacale sottoscritto in data 1° febbraio 2017 (quindi anteriormente all’entrata in vigore del nuovo testo della norma in analisi) - si ritiene che, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l’utilizzo del c.d. contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non trovi applicazione”.
Consulenti finanziari con contratto misto, accesso libero al regime forfettario: le regole da rispettare
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che non c’è alcun ostacolo tra il contratto misto dei consulenti finanziari e il regime forfettario. Ma, nell’argomentare la sua posizione, precisa che ci sono casi in cui potrebbe scattare la causa ostativa:
- il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) subisce modifiche sostanziali, nel corso della sua durata, finalizzate a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo. La fuoriuscita dal regime forfettario avverrebbe nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la trasformazione;
- l’attività di lavoro autonomo nei fatti è un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente, o assimilato a quello di lavoro dipendente.
Con al risposta all’interpello numero 484 del 2019, ancora una volta sotto la lente di ingrandimento ci sono le regole per accedere alla tassazione agevolata.
La legge di Bilancio 2019 ha modificato l’impianto alla base del regime forfettario generando una serie di dubbi, che l’Agenzia delle Entrate, anche a distanza di quasi un anno, è chiamata a sciogliere. Alle porte è c’è la Manovra del 2020 con un nuovo bagaglio di novità e di interrogativi per i contribuenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario e contratto misto: via libera dell’AdE per i consulenti finanziari