Superbonus, asseverazione allegato B non presentata: le regole sulla remissione in bonis

Tommaso Gavi - Irpef

L'omessa presentazione dell'asseverazione con allegato B, relativa agli interventi di sismabonus che rientrano nel superbonus 110 per cento, può essere regolarizzata con la remissione in bonis. Regole e scadenze dopo la legge di conversione del decreto Blocca Cessioni

Superbonus, asseverazione allegato B non presentata: le regole sulla remissione in bonis

Nel caso di omessa presentazione dell’asseverazione dell’allegato B, per interventi di sismabonus rientranti nel superbonus 110 per cento, si potrà utilizzare lo strumento della remissione in bonis ma solo a determinate condizioni.

A fornire i chiarimenti è la risposta all’interpello numero 332 del 29 maggio 2023.

Se la violazione non è stata oggetto di verifiche, la regolarizzazione è permessa fino alla scadenza della prima dichiarazione dei redditi con cui viene esercitata la detrazione.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto la cessione del credito o lo sconto in fattura, si potrà utilizzare lo strumento della remissione in bonis solo prima dell’invio della relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Superbonus, asseverazione allegato B non presentata: le regole sulla remissione in bonis

Con la risposta all’interpello numero 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’utilizzo della remissione in bonis nei casi di mancata presentazione dell’asseverazione prevista dall’allegato B, relativa ad interventi di sismabonus con detrazione nella misura del superbonus 110 per cento.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 332 del 29 maggio 2023
Superbonus e omessa presentazione dell’asseverazione. Le regole sulla remissione in bonis di cui all’articolo 2-ter del decreto legge 16 febbraio 2023, numero 11.

Lo spunto per i chiarimenti arriva dall’istante, il quale intende sapere se la mancata presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico possa essere considerata una violazione meramente formale, che non pregiudica la fruizione delle detrazioni edilizie.

L’Amministrazione finanziaria esclude tale possibilità, non sposando la soluzione proposta dal contribuente.

Nel documento di prassi viene inoltre richiamato il quadro normativo di riferimento, insieme alle disposizioni che regolano la presentazione dell’asseverazione dell’allegato B.

A prevedere l’obbligo è l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58.

L’asseverazione collegata con gli interventi di riduzione del rischio sismico deve essere presentata al momento della presentazione allo sportello unico competente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Il modello dell’allegato B deve essere utilizzato dai professionisti, ciascuno per la propria competenza.

La mancata presentazione fa perdere l’accesso al beneficio fiscale, in quanto si tratta di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.

Superbonus, le novità del decreto Blocca Cessioni

Sebbene la mancata presentazione dell’asseverazione non possa essere considerata una violazione meramente formale e faccia perdere l’agevolazione edilizia, ci sono casi in cui la regolarizzazione è possibile grazie a quanto previsto dal decreto Blocca Cessioni.

L’articolo 2-ter del decreto legge del 16 febbraio 2023, il cui testo della legge di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile scorso, stabilisce delle: ’’Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese’’.

A determinate condizioni è permessa la possibilità di regolarizzare la situazione mediante la remissione in bonis.

Con un’interpretazione autentica, che rende la norma retroattiva, il DL 11/2023 stabilisce la possibilità di regolarizzazione per il contribuente. Il soggetto non perderà l’agevolazione se provvede all’adempimento entro la scadenza della prima dichiarazione dei redditi con cui porta in detrazione le spese relative all’agevolazione edilizia.

Nel caso di scelta delle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero di cessione del credito o sconto in fattura, la remissione in bonis è possibile solo se non è stata inviata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

La regolarizzazione è permessa:

“[...] sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[...]”

Dovrà inoltre essere pagata la sanzione minima di 250 euro.

L’istante potrà mantenere l’agevolazione se i lavori sono stati effettuati nel 2022, in quanto la fruizione dell’agevolazione avviene, per la prima rata, con la dichiarazione dei redditi 2023, in scadenza il 30 novembre prossimo.

Nel caso in cui sia stata scelta la cessione del credito non dovrà essere stata già inviata la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il cui termine era fissato al 31 marzo scorso.

In questo caso particolare, se non è stata inviata la comunicazione all’Amministrazione finanziaria, sarà possibile una doppia remissione in bonis:

  • una per la presentazione dell’asseverazione dell’allegato B;
  • un’altra per la presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la cui regolarizzazione è prevista entro il 30 novembre 2023.

Il secondo adempimento dovrà essere effettuato successivamente al primo.

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