Superbonus: conta la data di richiesta del bonifico per determinare l’aliquota

Tommaso Gavi - Irpef

Conta la data di richiesta del bonifico per il pagamento delle fatture del superbonus per la determinazione dell'aliquota da applicare

Superbonus: conta la data di richiesta del bonifico per determinare l'aliquota

Per determinare l’aliquota da applicare, e quindi la misura dell’agevolazione, si deve prendere in considerazione la data di richiesta del bonifico per il pagamento delle fatture riferite a interventi di superbonus.

Si applica il principio di cassa e la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca.

Non ha rilevanza il momento dell’addebito sul conto corrente dell’ordinante.

Superbonus: conta la data di richiesta del bonifico per determinare la misura dell’agevolazione

Con la risposta all’interpello numero 137/2024 l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti in tema di superbonus.

Lo spunto per le delucidazioni arriva dai quesiti di un condominio che:

  • ha disposto il bonifico bancario relativo a spese che danno diritto al superbonus entro il 31 dicembre 2023;
  • rispetta gli altri requisiti per l’accesso alla maxi agevolazione con aliquota al 110 per cento.

L’istante chiede qual è la corretta misura dell’agevolazione da applicare.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e fornisce i chiarimenti del caso, alla luce delle delucidazioni fornite in precedenti documenti di prassi.

Come chiarito dalla circolare numero 24 del 2020, in applicazione dei principi generali per il calcolo dell’agevolazione si deve applicare il criterio di cassa, ossia fare riferimento alla data di effettivo pagamento.

La circolare numero 17 del 2023 specifica inoltre che ai fini dell’imputazione del periodo d’imposta, per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato.

Tale data prescinde da quella di versamento della rata condominiale da parte dei singoli condomini.

L’Amministrazione finanziaria richiama, inoltre, la una risposta fornita in occasione di “Telefisco” del 1° febbraio 2024, relativa alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante pagamenti effettuati con bonifico bancario.

In tale occasione era stato affermato che:

“in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca.”

In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quindi quanto di seguito riportato:

“Pertanto, in applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.”

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 137 del 20 giugno 2024
Chiarimenti sulla data di pagamento dei bonifici per la determinazione dell’aliquota del superbonus da applicare al riconoscimento dell’agevolazione per i condomini.

Superbonus: i requisiti da rispettare per l’agevolazione al 110 per cento

Con riferimento al caso concreto, l’Agenzia delle Entrate spiega che il condominio in questione può applicare la maxi aliquota del 110 per cento, dal momento che i pagamenti sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2023.

Questo a prescindere dal fatto che la richiesta è stata effettuata sabato 30 dicembre e che la data di esecuzione è il 2 gennaio 2024 e quella di valuta è il giorno successivo.

Per l’accesso alla maxi detrazione, tuttavia, è necessario il rispetto anche di altri requisiti.

Il decreto Aiuti quater ha infatti ridotto dal 110 al 90 per cento l’agevolazione per i condomini, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.

Sono state però previste eccezioni per gli interventi:

  • effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiutiquater, ovvero il 18 novembre 2022;
  • effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.

In queste ipotesi e, nel rispetto delle condizioni indicate, il condominio può quindi applicare l’aliquota massima dell’agevolazione del 110 per cento.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network