Superbonus 110%, vetrate escluse anche se sostituite con parete in muratura

Rosy D’Elia - Imposte

Superbonus 110%, escluse le vetrate che non possono essere considerate come delle superfici opache, anche se vengono sostituite con una parete in muratura e fanno guadagnare due classi energetiche. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 521 del 3 novembre 2020.

Superbonus 110%, vetrate escluse anche se sostituite con parete in muratura

Niente superbonus 110% per gli interventi sulle vetrate, che non possono essere considerate come delle superfici opache e restano escluse dalla maxi detrazione.

Nessuna agevolazione anche se vengono sostituite con una parete in muratura e fanno guadagnare due classi energetiche.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 521 del 3 novembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 521 del 3 novembre 2020
Superbonus - sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Superbonus 110%, vetrate escluse: non possono essere considerate superfici opache

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonisti due coniugi proprietari di un immobile che si trova in un condominio, con accesso anche indipendente.

L’intenzione è quella di avviare dei lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate “non rimuovibili e che non possono
essere aperte”
.

Gli interventi sarebbero finalizzati a sostituire le vetrate con una parete in muratura tale da garantire un isolamento termico delle superfici verticali che comporterebbe un miglioramento per l’immobile di almeno due classi energetiche.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di accedere al Superbonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio.

La risposta all’interpello numero 521 del 3 novembre 2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate non lascia spazio a dubbi.

Il veto è totale:

“Stante l’esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» - e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio - si ritiene che le spese sostenute per l’intervento descritto nell’istanza, di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 119, comma 1, lett.a), del decreto Rilancio.

Superbonus 110%, vetrate escluse: non possono essere oggetti di interventi trainanti

Nel motivare la sua posizione, l’Amministrazione finanziaria fa un excursus delle nuove regole introdotte dal Decreto Rilancio.

L’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020 disciplina la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a cui si ha diritto per specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Le novità si affiancano alle agevolazioni già previste, ecobonus e sismabonus, e le integrano.

Tornando al caso analizzato, si ha diritto al superbonus del 110% per specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, i cosiddetti interventi trainanti, e altri interventi realizzati insieme ai primi e definiti trainati che possono essere effettuati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

In particolare, sottolinea la risposta all’interpello numero 521 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, per interventi trainanti di efficienza energetica che danno diritto al superbonus si intende “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Non potendo rientrare nella definizione di “superfici opache verticali, orizzontali e inclinate”, quindi, gli interventi sulle vetrate non possono dare diritto alla maxi agevolazione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network