Superbonus 110 per cento, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio con aumento di volume, la maxi detrazione spetta per le spese di riduzione del rischio sismico. Per quelle di efficientamento energetico non si può applicare alla parte di immobile che supera il volume dell'edificio preesistente. Lo spiega la risposta all'interpello numero 684 del 7 ottobre 2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110 per cento, nel caso di demolizione di un edificio e ricostruzione con l’aumento del volume, il trattamento per sismabonus ed ecobonus con la detrazione massima è diverso.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 684 del 7 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto potrà beneficiare della maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio solo per le spese relative a interventi di riduzione del rischio sismico.
Per le spese relative a lavori di efficientamento energetico la detrazione non si può applicare alla parte di immobile che supera il volume dell’edificio precedente alla ricostruzione.
Dovrà inoltre essere tenuta una contabilità separata per le due diverse agevolazioni.
Superbonus 110 per cento, l’ecobonus non si applica all’aumento del volume
Il superbonus 110 per cento è al centro di numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Tra questi la risposta all’interpello numero 684 del 7 ottobre 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 684 del 7 ottobre 2021
- Superbonus e Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume - Articolo 119, comma 1 -quater, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
In questo caso l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti all’istante, un soggetto che intende effettuare lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio.
Gli interventi prevedono un aumento di volume rispetto all’edificio preesistente.
Il soggetto in questione chiede se ha diritto alla detrazione nella percentuale massima del 110 per cento per gli interventi di riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico.
L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e spiega quali sono le condizioni per beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.
Nel caso in questione, l’intervento potrà beneficiare del superbonus 110 per cento solo per le spese collegate agli interventi di riduzione del rischio sismico.
Per le spese relative all’efficientamento energetico, invece, non si ha diritto alla detrazione per la parte che supera il volume dell’edificio precedente alla ricostruzione.
Nel motivare i chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama la nota del 2 febbraio 2021 del Consiglio superiore dei Lavori pubblici che precisa quanto segue:
"a differenza del ’Supersismabonus’ la detrazione fiscale legata al ’Superecobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam".
Inoltre sono necessarie due ulteriori condizioni:
- gli interventi edilizi da eseguire devono essere inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia);
- dal titolo amministrativo autorizzativo deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Superbonus 110 per cento, necessaria contabilità separata per sismabonus ed ecobonus
A ulteriore chiarimento, l’Agenzia delle Entrate aggiunge che il contribuente dovrà mantenere distinte le contabilità delle due diverse agevolazioni.
In altre parole, dalle fatture deve essere chiaro a quale delle due agevolazioni si riferiscano le spese.
In alternativa il soggetto deve dotarsi di un’apposita attestazione con indicati gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata sotto la propria responsabilità dall’impresa di costruzione o ristrutturazione o dal direttore dei lavori.
Per quanto riguarda le spese relative a lavori di efficientamento energetico, dovrà essere dimostrato che l’edificio preesistente sia dotato di impianti di riscaldamento.
All’1, comma 66, lettera c) la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che siano agevolabili anche gli interventi realizzati su edifici:
“privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A”.
Ovviamente non dovrà essere presentata l’APE per un edificio a cui manca, ad esempio, parte del tetto.
In conclusione, deve invece essere dimostrato, tramite una relazione tecnica, che tale edificio era dotato di un impianto di riscaldamento.
Nel caso prospettato non dovrà essere prodotta l’APE iniziale ma solo quella finale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110 per cento, l’ecobonus non si applica all’aumento del volume