Superbonus 110 per cento, gli interventi sulla facciata continua del condominio possono beneficiare della maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio se rispettano la normativa vigente. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 61 del 1° febbraio 2022, che ricapitola il quadro normativo di riferimento. Un tecnico abilitato dovrà effettuare l'asseverazione per la conformità dei lavori.
Superbonus 110 per cento, gli interventi sulla facciata continua del condominio rientrano nell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio?
Al quesito fornisce chiarimenti la risposta all’interpello numero 61 del 1° febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione spetta per le modifiche di efficientamento energetico che rispettano le condizioni previste dalle leggi in vigore, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del 6 agosto 2020 del MEF, del ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La conformità dei lavori deve essere asseverata da un tecnico abilitato.
Superbonus 110 per cento, i chiarimenti delle Entrate in caso di facciata continua del condominio
Il superbonus 110 per cento è al centro dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, forniti con la risposta all’interpello numero 61 del 1° febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 61 del 1° febbraio 2022
- Superbonus - interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale (composto da una «facciata continua») - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Come di consueto, lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, in merito agli interventi da effettuare su un condominio costituito da una facciata continua.
Fanno parte del condominio sei piani fuori terra e un piano interrato: 35 unità immobiliari sono abitazioni e una ha destinazione commerciale.
Gli interventi che il condominio istante vuole realizzare sono i seguenti:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- la sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria;
- l’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
- la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni, specificatamente dell’ingresso e del vano scala, entrambi dotate di impianto di climatizzazione invernale;
- la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari;
- la sostituzione integrale della struttura costituente la “facciata continua”.
L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e i principali documenti di prassi in materia.
Nessun problema per i primi cinque interventi elencati dall’istante, mentre l’ultimo necessità di particolari delucidazioni.
Riguardo alla sostituzione integrale della struttura della “facciata continua”, l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto segue:
“si fa presente che tale intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dal citato articolo14 del decreto legge n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.”
Così come previsto per gli altri interventi trainanti e trainati, la verifica dell’efficienza energetica deve essere effettuata da un tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Superbonus 110 per cento, i requisiti da rispettare
La maxi detrazione edilizia è stata introdotta dall’articolo 119 del decreto Rilancio e, recentemente, modificata anche dalla Legge di Bilancio 2022.
Interventi da parte dell’ultima manovra finanziaria ci sono stati anche in merito alla cessione del credito: l’articolo 1 comma 29 della legge numero 234 del 2021 ha fatto confluire le norme del decreto antifrodi nell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Tra i chiarimenti più importanti in merito all’agevolazione, ci sono quelli delle seguenti documenti di prassi:
- circolare numero 24 del 2020;
- risoluzione numero 60 del 2020;
- circolare numero 30 del 2020.
In base a quanto chiarito dal primo documento di prassi citato, l’agevolazione può essere applicata sia ai fini dell’IRPEF, sia ai fini IRES (limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio).
La stessa agevolazione è prevista sulle singole abitazioni e sulle parti comuni di edifici residenziali, a patto che non abbiano come finalità attività di impresa, arti e professioni.
Se la superficie complessiva delle unità con finalità residenziale supera il 50 per cento del totale, possono usufruire dello sconto fiscale anche i proprietari e i detentori dei locali non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni.
Per la fruizione del superbonus 110 per cento gli interventi trainanti e trainati di efficientamento energetico sono agevolabili, a patto che gli edifici interessati siano dotati di determinate caratteristiche tecniche:
- impianti di riscaldamento funzionanti;
- impianti di riscaldamento riattivabili con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Tale requisito non deve essere rispettato solo nei casi di installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
Infine, per quanto riguarda la fruizione indiretta della detrazione tramite cessione del credito o sconto in fattura, la scelta spetta ai condomini beneficiari dell’agevolazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110, i chiarimenti delle Entrate in caso di facciata continua del condominio