Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro, la circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 settembre 2021 fornisce tutte le istruzioni sui debiti cancellati, tempi e beneficiari. Due le date da ricordare: 30 settembre e 31 ottobre.
Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro: la circolare n. 11/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 24 settembre 2021 fa il punto delle istruzioni per l’annullamento dei debiti.
Il documento si sofferma sui beneficiari dello stralcio automatico, sui tempi e sui debiti cancellati, secondo quanto previsto dal decreto Sostegni e sulla base delle indicazioni operative contenute nel decreto MEF del 14 luglio 2021.
La procedura di annullamento si applicherà ai contribuenti con carichi affidati dal 2000 al 2010 di importo residuo non superiore a 5.000 euro alla data del 23 marzo 2021, a patto però di non superare il limite di 30.000 euro di reddito.
Sono due le prossime tappe previste per lo stralcio delle cartelle:
- il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate restituirà al ramo Riscossione l’elenco dei contribuenti esclusi, per superamento del limite di reddito;
- il 31 ottobre 2021 sarà invece conclusa la procedura di annullamento da parte dell’AdER.
La circolare n. 11/E/2021 si sofferma in maniera dettagliata sui beneficiari dello stralcio delle cartelle, specificando tra l’altro le regole per il calcolo del limite di 5.000 euro e del tetto massimo di 30.000 euro di reddito.
Stralcio cartelle, arrivano le istruzioni delle Entrate: debiti cancellati, tempi e beneficiari
Entro il 31 ottobre 2021 saranno annullati in automatico i debiti di importo residuo inferiore a 5.000 euro al 23 marzo 2021, affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
Il limite di 5.000 euro per lo stralcio delle cartelle si considera in relazione agli importi del singolo carico e, in ogni caso, a beneficiarne saranno esclusivamente i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro relativi all’anno d’imposta 2019.
Sono queste le regole generali previste dall’articolo 4, commi da 4 a 9 del decreto Sostegni, sulle quali si sofferma in maniera dettagliata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 24 settembre 2021, messa a punto d’intesa con l’Agenzia Entrate Riscossione.
Le istruzioni relative allo stralcio delle cartelle arrivano quando ormai l’iter operativo per l’annullamento è partito e si avvia alla conclusione.
Il primo passo è stato compiuto dall’AdER, che entro il 20 agosto 2021 era tenuta a trasmettere alle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammessi allo stralcio, in relazione all’importo del debito e al periodo temporale di affidamento.
Secondo i tempi fissati dal decreto MEF emanato il 14 luglio 2021, le prossime tappe da tenere a mente sono le seguenti:
- entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate segnala i codici fiscali presenti nell’elenco trasmesso dall’AdER che restano fuori dalla procedura di annullamento per superamento del limite reddituale di 30.000 euro;
- entro il 31 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate Riscossione procederà con l’annullamento automatico dei debiti (nel caso di coobbligazione, non si procede con l’annullamento se uno dei coobbligati non ne ha diritto).
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 11/E del 24 settembre 2021
- Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro - Art. 4, commi da 4 a 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)
- Agenzia delle Entrate - comunicato stampa 24 settembre 2021
- Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro previsto dal Dl Sostegni. Pronte le istruzioni per l’annullamento automatico
Stralcio delle cartelle, limite di 5.000 euro per singolo carico: annullate anche le cartelle di importo superiore
La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per individuare i beneficiari dello stralcio delle cartelle, a partire dalle regole in merito al calcolo del limite di 5.000 euro.
Possono essere cancellati i debiti di importo residuo non superiore a tale soglia alla data del 23 marzo 2021, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Il periodo temporale di riferimento è il decennio 2000-2010 e, al netto dei debiti espressamente esclusi, lo stralcio abbraccia le somme affidate all’agente della riscossione da qualunque ente creditore.
Come calcolare il limite di 5.000 euro?
Lo stralcio delle cartelle sarà effettuato tenuto conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
Un aspetto importante evidenziato nella circolare n. 11/E è che il limite di 5.000 euro si considera in relazione all’importo del singolo carico iscritto a ruolo e non al valore della cartella.
Si legge quindi nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate che:
“in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento; è anche possibile che, all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello Stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia.”
Stralcio delle cartelle, come calcolare il limite di reddito di 30.000 euro
In merito ai beneficiari dello stralcio delle cartelle, la circolare n. 11/E/2021 specifica che rientrano nella procedura di annullamento i debiti riferiti a:
- persone fisiche che hanno percepito - nell’anno d’imposta 2019 - un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito - nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 - un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Per quel che riguarda le persone fisiche, ai fini del calcolo del limite di reddito si applicano le regole previste per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, considerando quindi anche le somme assoggettate a cedolare secca o all’imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario.
Si dovrà tuttavia tener conto del reddito imponibile, ossia del reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e di altri oneri deducibili.
In sintesi, si legge nel documento, per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) si considera la somma dei seguenti redditi:
- reddito imponibile IRPEF;
- reddito assoggettato alla cedolare secca;
- reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
La verifica circa il limite di reddito è effettuato dall’Agenzia delle Entrate tenuto conto dei dati presenti nelle proprie banche dati, relativamente alle Certificazioni Uniche e alle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2019.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) e Enti non commerciali (RENC) relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Stralcio delle cartelle 2021, scadenze, tempi e adempimenti
In chiusura, si riporta la tabella riepilogativa fornita dall’Agenzia delle Entrate con le scadenze e gli adempimenti per lo stralcio delle cartelle:
Entro il 20 agosto 2021 | L’agente della riscossione trasmette l’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammissibili allo Stralcio (con l’esclusione di quelli indicati all’art. 4, comma 9, del d.l. n. 41 del 2021) |
Entro il 30 settembre 2021 | L’Agenzia delle entrate segnala i codici fiscali che restano fuori per superamento del requisito reddituale |
Entro il 31 ottobre 2021 | L’agente della riscossione procede con l’annullamento automatico dei debiti (nel caso di coobbligazione, non si procede con l’annullamento se uno dei coobbligati non ne ha diritto) |
31 ottobre 2021 | A tale data i debiti si intendono annullati |
Entro il 15 novembre 2021 | L’agente della riscossione presenta al Ministero dell’economia e delle finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate per effetto dello Stralcio |
Entro il 30 novembre 2021 | L’agente della riscossione segnala l’elenco delle quote di debito annullate agli enti creditori |
Entro il 31 dicembre 2021 | È previsto il versamento della prima rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione |
Entro il 30 giugno 2022 | È previsto il versamento della seconda rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stralcio cartelle, arrivano le istruzioni delle Entrate: debiti cancellati, tempi e beneficiari