Split payment, nel caso in cui non sia emessa la nota di variazione IVA in diminuzione da parte del fornitore, la Pubblica Amministrazione può recuperare le somme dei versamenti in eccesso con un'istanza di rimborso. Lo spiega la risoluzione 79/E del 21 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate.
Split payment, se non viene emessa alcuna nota di variazione da parte del fornitore, la Pubblica Amministrazione può recuperare le somme versate in eccesso presentando un’istanza di rimborso.
Questa è la sintesi della risoluzione 79/E del 21 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in questione non potranno essere computati maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti IVA con scissione dei pagamenti.
Nell’istanza di rimborso dovrà essere dimostrato che l’IVA versata non sia più dovuta e che si verifica un pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’amministrazione finanziaria.
Si dovrà inoltre dimostrare che il fornitore non può emettere la nota di variazione, secondo quanto previsto dal decreto IVA.
Split payment, senza la nota di variazione è necessaria l’istanza di rimborso
La risoluzione numero 79/E del 21 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui casi in cui si applica lo split payment e siano stati effettuati maggiori versamenti nell’ambito di contratti pubblici e in assenza di emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione da parte del fornitore.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 79/E del 21 dicembre 2020
- Modalità di recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva in regime di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in assenza di emissione di nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Nella situazione in esame non si potrà computare le somme versate a scomputo dei successivi versamenti IVA.
Si potrà invece recuperare le somme presentando un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Tale istanza deve provare che:
- l’IVA versata a fronte della fattura ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta;
- sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione a tale versamento;
- il cedente o fornitore non può più emettere nota di variazione, in base a quanto previsto dall’articolo 26 del decreto IVA.
Nel fornire i chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento ed i documenti di prassi che si esprimono sulla questione.
Il meccanismo dello split payment è stato introdotto nel decreto IVA dalla legge di bilancio 2015, ovvero la legge del 23 dicembre 2014, n. 190.
Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è stato aggiunto l’articolo 17-ter, che regolamenta le scissioni dei pagamenti.
Tale articolo prevede che:
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Split payment, la procedura da seguire in caso di emissione di nota di variazione in diminuzione
Sul meccanismo di split payment si esprimono diversi documenti di prassi.
Quelli citati dall’Amministrazione finanziaria sono i seguenti:
- la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015;
- la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015;
- la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017.
Tali circolari chiariscono che se viene emessa una nota di variazione in diminuzione, riferita ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, deve essere numerata.
Deve inoltre riportare il totale della variazione e dell’imposta relativa e riferirsi alla fattura originaria.
Il comportamento che la Pubblica Amministrazione dovrà comportarsi in modo diverso a seconda dell’ambito di acquisto.
In ambito commerciale dovrà registrare la nota nel registro “IVA vendite” e nel registro “IVA acquisti”, per stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile.
In ambito istituzionale, invece, la parte d’imposta versata in eccesso rispetto all’IVA indicata nella fattura originaria, potrà essere inserita a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare con lo split payment.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Split payment, senza la nota di variazione è necessaria l’istanza di rimborso