Spese sanitarie nel 730 precompilato: le novità dal 2019. Dall'estensione dell'obbligo di comunicazione dei dati alle strutture sanitarie militari ai nuovi termini per l'opposizione, passando per l'elaborazione: tutti i dettagli nel provvedimento numero 115304 dell'Agenzia delle Entrate.
Spese sanitarie nel 730 precompilato: le novità dal 2019. Da quest’anno si estende l’obbligo di comunicazione dei dati anche alle strutture sanitarie militari e vengono stabiliti nuovi termini per l’opposizione e per l’elaborazione dei dati: tutti i dettagli di cui tener conto nel provvedimento numero 115304 del 6 maggio dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione dei redditi precompilata viene elaborata sulla base di diverse informazioni, tra queste anche i dati relativi alle spese dei contribuenti che vengono comunicati dagli operatori della sanità al Sistema Tessera Sanitaria e arrivano, poi, all’Agenzia delle Entrate.
Come si legge nel testo del provvedimento, a partire dal 2019, dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, per permettere la preparazione dei modelli precompilati, 730 e Redditi, il Sistema mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi a:
- spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
Dal 2019 la data, dunque, si sposta di otto giorni: fino a quest’anno l’Agenzia delle Entrate ha potuto disporre delle informazioni dal primo marzo.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento numero 115304 del 6 maggio 2019
- Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019.
Spese sanitarie nel 730 precompilato: i dati messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria
Nel testo del provvedimento numero 115304 del 6 maggio, l’Agenzia delle Entrate specifica le informazioni che transitano nel Sistema Tessera Sanitaria: ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali che riguardano le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e i rimborsi erogati.
Per ogni spesa o rimborso vengono indicati i seguenti dati:
- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.
Le tipologie di spesa interessate sono le seguenti:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica):
- assistenza specialistica ambulatoriale;
- visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica;
- certificazione medica;
- ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 marzo 2019, ovvero le strutture sanitarie militari;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni:
- protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);
- cure termali;
- prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- altre spese sanitarie.
L’obbligo di comunicazione dei dati anche alle strutture sanitarie militari introduce una nuova tipologia di spesa ed è una novità del 2019.
Spese sanitarie nel 730 precompilato: come funziona l’elaborazione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi
messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici e determina l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata. I sistemi di elaborazione dell’Agenzia delle entrate li suddividono in:
- spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.
I contribuenti che non si sono opposti all’utilizzo dei dati, a partire dal 15 aprile di ogni anno, possono accedere e visualizzare le informazioni che l’Agenzia delle Entrate ha inserito nella dichiarazione dei redditi precompilata, anche quelle relative ai familiari a carico.
A partire dalla data in cui è attiva la funzione di modifica e invio della precompilata, quest’anno disponibile dal 2 maggio, si può integrare direttamente la dichiarazione per correggere eventuali omissioni o errori.
Il sistema Tessera Sanitaria e quello dell’Agenzia delle Entrate comunicano tra loro: in seguito alle modifiche apportate dal contribuente, il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ogni contribuente, i nuovi totali delle spese e dei rimborsi.
Spese sanitarie nel 730 precompilato, nuove date per opporsi all’utilizzo dei dati
Tra operatori sanitari, STS e Agenzia delle Entrate si crea uno scambio e un flusso di informazioni che confluiscono nel modello 730 precompilato.
Ma i cittadini, a partire dai 16 anni di età, hanno la possibilità di manifestare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il testo del provvedimento fa il punto su questo aspetto e rivede i tempi da rispettare per opporsi all’utilizzo dei dati.
I contribuenti si possono dimostrare contrari all’utilizzo con le seguenti modalità:
- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
La seconda opzione vale anche per le strutture sanitarie militari ma solo a partire dal 5 luglio 2019, dal momento che per la prima volta nel 2019 si trovano a far fronte a questo obbligo comunicativo l’Agenzia delle Entrate concede 60 giorni di tempo per adeguarsi.
Oltre alle modalità indicate, l’Agenzia delle Entrate ne prevede altre due:
- opposizione all’utilizzo dei dati per ogni singola voce dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento: accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, c’è la possibilità di consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali porre il proprio veto.
- opposizione all’utilizzo dei dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo: è possibile farlo comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. Il contribuente può effettuare questa operazione:
- inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- telefonando al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 800909696 - 0696668907 (da cellulare)+39 0696668933 (da estero);
- recandosi personalmente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnando il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In ogni caso, l’opposizione all’utilizzo dei dati relative alle spese sanitarie non preclude ai contribuenti la possibilità di inserire, nella fase di integrazione e modifica della precompilata, i dati che non sono stati elaborati dall’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Spese sanitarie nel 730 precompilato, novità dal 2019: dai dati all’opposizione