Sospensione contributi per aziende, professionisti, datori di lavoro domestico: arrivano le istruzioni INPS sullo stop previsto per i versamenti contributivi prima del DL numero 9 del 2 marzo e poi dal DL Cura Italia. I soggetti interessati e le indicazioni da seguire nella circolare numero 52 del 9 aprile 2020.
Sospensione contributi per aziende, committenti, datori di lavoro domestico, ma anche professionisti, artigiani e commercianti: con la circolare numero 52 del 9 aprile 2020, arrivano le istruzioni INPS sullo stop previsto per i versamenti contributivi, a causa dell’emergenza coronavirus, prima con il DL numero 9 del 2020 sui comuni della prima zona rossa e poi con il DL Cura Italia.
Nel quadro generale si inseriscono anche le nuove disposizioni del DL Liquidità, appena approvato e su cui l’Istituto ancora non si è espresso.
Al centro dei chiarimenti gli articoli del DL numero 18 del 17 marzo 2020 che mettono in pausa le scadenze dei contributi INPS:
- l’articolo 61, che estende la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, prevista dal DL numero 9 del 2020, a una platea più ampia di soggetti. Scadenza per i versamenti 31 maggio 2020 (per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche il periodo di stop si estende fino al 31 maggio e la scadenza è fissata al 30 giugno);
- l’articolo 62 che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge” prevede uno stop di versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, scadenza 31 maggio;
- l’articolo 37 con una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico per cui è stata disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, scadenza 10 giugno.
Il documento passa a rassegna le modalità di sospensione per le diverse tipologie di soggetti interessati, in particolare:
- aziende con dipendenti;
- committenti;
- datori di lavoro domestico;
- liberi professionisti, artigiani e commercianti, lavoratori agricoli autonomi.
Nell’allegato 1 della circolare numero 52 del 9 aprile 2020 la lista dei soggetti indicati nell’articolo 61 del DL numero 18 del 17 marzo 2020.
- INPS - Circolare numero 52 del 9 aprile 2020, allegato 1
- Lista dei soggetti indicati dall’articolo 61, comma 2, del DL numero 18 del 17 marzo 2020.
Sospensione contributi per aziende: istruzioni INPS sul flusso Uniemens
Come si legge nella circolare numero 52 del 9 aprile 2020, i soggetti elencati nell’articolo 61, comma 2, lettere da b) a r), del decreto-legge n. 18/2020 e quindi interessati dalla sospensione dei contributi sarà attribuito automaticamente un codice di autorizzazione specifico: “7L”, ovvero “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Sarà attribuito anche ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre,
club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.
Mentre alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche saranno
contraddistinte da un altro codice di autorizzazione: “7M”, ovvero “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, e fino ad aprile 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, i soggetti interessati devono seguire precise istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.
Nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” dovrà essere inserito il codice già in uso “N967”, che assume il nuovo
significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Per i soggetti che operano nel mondo dello sport, invece, nasce il novo codice causale “N968”, “Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61” .
Le aziende, poi, sono tenute a inserire nel campo “SommeACredito” gli importi dei contributi sospesi.
Stessa regola deve essere seguita dai soggetti indicati dall’articolo 62 utilizzando il codice “N969”, che assume il significato di “Sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2”.
La circolare precisa:
“Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro”.
“7Q” è il codice attribuito alle aziende agricole che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 62 del DL numero 18 del 17 marzo 2020, mentre “7H” a quelle che rientrano tra i soggetti individuati dall’articolo 5 del decreto-legge numero 9 del 2020.
Sospensione contributi per committenti: istruzioni INPS sul flusso Uniemens
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi che sono stati effettivamente erogati e rientrano nelle categorie che seguono:
- 1. articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
- 2. articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta;
- 3. articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, compensi erogati nei mesi di febbraio 2020: risulta sospeso il versamento della contribuzione dovuta.
Per la compilazione dei flussi Uniemens, i committenti possono seguire le istruzioni riportate in tabella.
Soggetti interessati | Campo | Valore | Significato |
---|---|---|---|
Soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 | CodCalamita di Collaboratore | valore 25 | sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 marzo al 30 aprile 2020 |
Soggetti di cui all’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) |
CodCalamita di Collaboratore | valore 26 | “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 31 maggio 2020 |
Soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge) | CodCalamita di Collaboratore | valore 27 | “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2. Validità dal l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 |
Soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020 | CodCalamita di Collaboratore | valore 24 | “Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 |
Sospensione contributi per datori di lavoro domestico: istruzioni INPS
Una specifica disciplina è prevista dall’articolo 37 del DL numero 18 del 17 marzo 2020 per il settore del lavoro domestico.
La sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in questo caso, riguarda le date di scadenza che ricorrono nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. In questo arco temporale ricorre il pagamento dei contributi del primo trimestre 2020.
Lo stop ai versamenti è valido anche nei seguenti casi:
- i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, versamento da effettuare entro 10 giorni dalla data di fine attività.
Tutti i pagamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 giugno 2020.
Sospensione contributi per liberi professionisti, artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi istruzioni INPS
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti e per i lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare lo stop riguarda solo le scadenze relative ai piani di rateazioni.
Nel periodo di sospensione, infatti, per queste categorie di soggetti non sono previste particolari scadenze.
Tutti i dettagli sulla sospensione e la ripresa dei versamenti contributivi nel testo integrale della circolare numero 52 del 9 aprile 2020.
- INPS - Circolare numero 52 del 9 aprile 2020
- Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Integrazioni alla circolare n. 37/2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sospensione contributi: istruzioni INPS per aziende, committenti, datori di lavoro domestico