Sulle obbligazioni tributarie, riferibili alla società in accomandita semplice, il socio accomandante non ha nessuna legittimazione attiva e passiva dal momento che non ha una responsabilità diretta per i debiti sociali
Il socio accomandante non ha alcuna legittimazione attiva e passiva in relazione alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, non avendo egli una responsabilità diretta per i debiti sociali.
Di conseguenza gli atti a lui notificati sono privi di effetto.
Il principio, contenuto in diverse pronunce giurisprudenziali, è oggetto della nostra analisi di oggi, che trae spunto dall’Ordinanza n. 13565/2021 della Corte di Cassazione.
Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00
Società di persone e legittimazione del socio accomandante
La controversia ha preso le mosse dal ricorso proposto da un contribuente avverso un accertamento IVA e IRPEF relativo all’anno 1999, anno in cui il ricorrente rivestiva la qualifica di socio accomandante di una società in accomandita semplice. Per tale motivo il contribuente ha lamentato la carenza della propria legittimazione passiva a ricevere l’avviso di accertamento relativo alla società, dato che ex art. 2313 c.c. il socio accomandante risponde verso i terzi solo nei limiti della quota conferita, salva l’ipotesi di ingerenza dell’amministrazione, che qui non ricorre.
I giudici della CTR, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente.
Nel caso che occupa la CTR ha ritenuto l’integrale responsabilità del contribuente per l’obbligazione tributaria della società sul solo presupposto che ne fosse socio accomandante ma, così facendo, è stato violato l’art. 2313 c.c.
Detta disposizione si limita a fissare la responsabilità dell’accomandante nei confronti della società, a regolare cioè i rapporti interni alla compagine sociale e non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei confronti dell’accomandante.
Legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni tributarie del socio accomandante della società in accomandita semplice
Di conseguenza, come già affermato dalla Suprema Corte nella precedente sentenza n. 9429/2020:
“il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, fra le quali rientra quella concernente l’IVA che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, non può avere effetti riflessi sul socio accomandante, a nulla poi rilevando, in punto di legittimazione attiva, la notifica dell’avviso al socio accomandante”
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi erronea l’interpretazione dei giudici d’appello che, nella sentenza cassata, hanno ritenuto che in capo all’accomandante la qualità di socio sia sufficiente a fondare la sua responsabilità verso i creditori sociali.
Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il socio accomandante è privo di legittimazione