Compensi agli amministratori di società sportive dilettantistiche con limiti, fino alla piena operatività del Registro unico del Terzo settore. I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello n. 452 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 30 ottobre 2019.
Compensi agli amministratori di società sportive dilettantistiche, valgono ancora i limiti previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997, fino alla data di piena operatività del Registro unico del Terzo Settore.
Sul tema della distribuzione diretta o indiretta di utili è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 452 del 30 ottobre 2019, a fornire chiarimenti.
In particolare, la società sportiva dilettantistica istante chiede direttamente alle Entrate se la corresponsione di un compenso all’amministratore, calibrato in base “all’impegno, al tempo impiegato e alle responsabilità assunte”, possa considerarsi come distribuzione diretta o indiretta di utili, secondo quanto indicato dall’articolo 8, comma 3, lettera a, del Decreto Legislativo n. 117/2017.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa, in quanto risultano ancora inapplicabili le novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore.
Società sportive dilettantistiche: limite ai compensi degli amministratori
Sono le novità introdotte dal Codice del Terzo Settore le protagoniste della risposta all’interpello n. 452 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 452 del 30 ottobre 2019
- Società sportiva dilettantistica - compenso agli amministratori
La riforma è intervenuta anche su requisiti e condizioni per il riconoscimento della qualifica di ente del Terzo Settore che, nel ricomprendevi anche l’assenza di scopo di lucro, ha stabilito che:
“è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (...) (articolo 8, comma 2, del CTS)”.
Ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, si considerano distribuzione indiretta di utili anche la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali e non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Società sportive dilettantistiche: compensi proporzionati all’impegno per gli amministratori
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la disciplina delle Onlus vieta la distribuzione degli utili diretta o indiretta, e l’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 individua cinque ipotesi sanzionatorie.
Il riferimento normativo in esame è stato ripreso dall’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, che affronta nello specifico le regole previste per le società sportive dilettantistiche, vietando esplicitamente la distribuzione di utili.
Per quel che riguarda nello specifico i compensi agli amministratori, è prevista la possibilità di corresponsione di emolumenti entro i limiti previsti per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Su tale limite, previsto dall’art. 10, comma 6, lettera c) del citato d.lgs. n. 460 del 1997, è intervenuto l’articolo 8, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 117/2017.
La Riforma del Terzo Settore prevede che l’individuazione del compenso per gli amministratori, per i sindaci e per chiunque rivesta cariche sociali non sia unicamente commisurato al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni ma sia un legato “all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze”, oppure “ai compensi previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”.
Compensi amministratori SSD: vecchi limiti prima dell’operatività del Registro Unico del Terzo Settore
In merito ai limiti relativi agli emolumenti corrisposti agli amministratori delle SSD, l’Agenzia delle Entrate è chiara: valgono ancora le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 460/1997.
L’applicazione delle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, per le associazioni e società sportive dilettantistiche che entreranno a far parte degli enti del Terzo Settore, è subordinata alla piena operatività del Registro Unico.
Come riportato quindi nell’interpello dell’Agenzia delle Entrate:
“le modifiche recate dal Codice del Terzo settore, compresa l’abrogazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 [vd art. 102, comma 2, lett. a) del CTS] troveranno applicazione a decorrere dal termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del CTS, vale a dire a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione delle Commissione europea - prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo Codice - e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui istituzione è stabilita dal medesimo CTS.”
Sino a tale termine, i compensi percepiti dagli amministratori seguono i vecchi limiti, relativi alla distribuzione diretta o indiretta di utili e, nel caso specifico, quanto indicato dall’articolo 10, comma 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Società sportive dilettantistiche: limite ai compensi degli amministratori