Settimane di cassa integrazione Covid 19 esaurite: oltre la CIG coronavirus, per le aziende c'è l'accesso agli ammortizzatori sociali con le regole imposte dalla normativa generale. A chiarirlo è l'INPS con la circolare numero 84 del 2020 che rappresenta un manuale di istruzioni per orientarsi tra le novità e le modifiche introdotte.
Settimane di cassa integrazione Covid 19 esaurite, per le aziende è previsto un “piano B”: accedere agli ammortizzatori sociali con regole ordinarie. A chiarirlo è l’INPS con la circolare numero 84 del 10 luglio 2020.
Dalle date di scadenza per la domanda alle modalità di pagamento delle prestazioni: il documento fa il punto su tutte le novità apportate alla normativa di riferimento e mette insieme una serie di chiarimenti già forniti con altre circolari e messaggi.
Si tratta di un manuale di istruzioni sulla cassa integrazione destinato alle aziende che devono orientarsi in un contesto di regole complesso e in continua evoluzione. Il documento è organizzato come segue:
- Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “Covid-19”;
- Modifiche alla cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020;
- Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS);
- Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui rispettivamente agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015;
- Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale “Covid-19”;
- Trattamento di cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020;
- Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).
Settimane di cassa integrazione Covid 19 esaurite, le istruzioni INPS per le aziende
Oltre alle istruzioni già fornite, la circolare numero 84 del 10 luglio 2020 si concentra anche su nuove indicazioni.
Nello specifico, il documento chiarisce che una volta esaurite le 18 settimane di cassa integrazione con causale Covid 19, la possibilità di beneficiare degli ammortizzatori sociali per le aziende non è del tutto conclusa ed è possibile attivare un “piano B”.
“Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “Covid 19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza”.
Si passa, quindi, dalle regole straordinarie, introdotte per far fronte all’emergenza coronavirus, a quelle stabilite dalla disciplina ordinaria.
Settimane di cassa integrazione Covid 19 esaurite, dall’INPS via libera all’accesso con regole ordinarie
Bisogna tener conto, quindi, dei limiti di fruizione e delle condizioni di accesso stabilite dalla disciplina di riferimento:
- 52 settimane nel biennio mobile, stando alle disposizioni del Decreto Legislativo numero 148/2015;
- 1/3 delle ore lavorabili;
- durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo).
- rispetto del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni;
- obbligo di versamento della contribuzione addizionale;
- adempimenti relativi alla comunicazione sindacale.
Stando alla norma di riferimento, decreto numero 95442/2016, l’accesso alle settimane di CIG ordinaria può essere richiesta con le seguenti causali:
- mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
Anche quando il determinarsi delle causali è riconducibile ai “perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica”, è possibile beneficiare degli ammortizzatori sociali.
Come evidenzia l’INPS, la situazione di crisi epidemiologica rende più flessibile anche l’impianto ordinario di accesso alla CIG.
“Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori”.
Settimane di cassa integrazione Covid 19 esaurite, il calcolo del periodo già fruito
A stabilire la possibilità di beneficiare di 18 settimane di cassa integrazione con causale Covid 19 nazionale è stato il DL numero 34 del 2020 che ha allungato la durata prevista in principio e ha stabilito tre finestre temporali per la richiesta di CIG ordinaria e in deroga.
Con il DL numero 52 del 2020, è stato, inoltre, superato il limite del 1° settembre per l’accesso all’ultima tranche.
In tabella la scansione delle settimane di CIG.
Numero settimane | Periodo |
---|---|
9 settimane | Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 |
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove | Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 |
4 settimane | Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (fruibili anche prima di settembre in linea con le regole stabilite dal DL numero 52 del 2020) |
La circolare numero 84 del 10 luglio 2020, inoltre, specifica che ci sono alcune eccezioni:
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi (cfr. la circolare n. 38 del 12 marzo 2020), il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, si aggiunge ai trattamenti richiesti utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.
Il periodo, quindi, può arrivare a un massimo di 31 settimane.
Numero settimane | Periodo |
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9 settimane + 5 settimane | COVID-19 nazionale |
13 settimane | Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 |
4 settimane aggiuntive | COVID-19 nazionale |
Il manuale di istruzioni INPS sulla cassa integrazione riepiloga anche le regole per calcolare il periodo di CIGO residuo: bisogna tener conto del presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, risulti in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Per ottenere le settimane fruite, è necessario dividere il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruite per 5 o per 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.
Nel testo un esempio pratico:
“periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuano, pertanto, 3 settimane (9 settimane – 6 settimane) che l’azienda potrà chiedere”.
Tutti i dettagli sulle regole per beneficiare della cassa integrazione per coronavirus alla luce delle novità introdotte sono riepilogate nella circolare numero 84 del 10 luglio 2020.
- INPS - Circolare numero 84 del 10 luglio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Settimane di cassa integrazione esaurite, istruzioni INPS sul “piano B”