Cassa integrazione, tra proroga e modifiche: istruzioni INPS su nuove modalità domanda disponibili a partire dal 18 giugno. Possibilità di richiedere le quattro settimane aggiuntive anche prima del 1° settembre e indicazioni sulla scadenza da rispettare per le richieste. Dettagli nel messaggio INPS numero 2489 del 17 giugno 2020.
Cassa integrazione, tra proroga e modifiche cambia anche la domanda di cig ordinaria o in deroga: le nuove modalità sono disponibili sul portale INPS a partire dal 18 giugno.
In linea con quanto stabilito dal DL numero 52 del 2020, i datori di lavoro che hanno esaurito il periodo massimo a disposizione, possono richiedere le 4 settimane aggiuntive previste già prima del 1° settembre, limite temporale imposto dal Decreto Rilancio in prima battuta e rivisto dall’ultimo intervento normativo sul tema.
A fornire le istruzioni da seguire e a indicare le date di scadenza da rispettare per la domanda è lo stesso Istituto con il messaggio numero 2489 del 17 giugno 2020.
- INPS - Messaggio numero 2489 del 17 giugno 2020
- Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
Cassa integrazione, tra proroga e modifiche: istruzioni INPS su nuove modalità domanda
Secondo le novità introdotte dal Decreto Rilancio, i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno diritto a un totale di 18 settimane di CIG, ordinaria o in deroga.
La durata massima fruibile si basa su un meccanismo fatto di tre finestre temporali, come riassunto in tabella.
Numero settimane | Periodo |
---|---|
9 settimane | Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 |
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove | Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 |
4 settimane | Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (fruibili anche prima di settembre in linea con le regole stabilite dal DL numero 52 del 2020) |
Il DL numero 52 del 2020 permette alle aziende che hanno già beneficiato delle 14 settimane di superare il vincolo temporale e di richiedere le 4 settimane aggiuntive anche prima del 1° settembre.
Per quanto riguarda la prima e la seconda finestra, l’INPS ha già fornito istruzioni sulle modifiche introdotte con il messaggio numero numero 2101 del 21 maggio 2020.
Sul portale è stata introdotta una modalità di domanda che permette di richiedere la proroga del periodo di CIG in maniera semplificata caricando in maniera rapida di tutti i quadri precompilati.
Con il messaggio numero 2489 del 17 giugno 2020, l’Istituto informa che dal 18 giugno è possibile anche richiedere le 4 settimane aggiuntive, nel caso in cui abbiamo già fruito delle 14 previste, in linea con le modifiche apportate alla normativa di riferimento.
La richiesta, però, deve essere inoltrata con una nuova domanda. Nel testo si legge:
“Con distinta e successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020”.
Il documento fa luce anche sulle date di scadenza delle domande, che devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Si tratta di una novità introdotta dal Decreto Rilancio e per consentire un “graduale adeguamento al nuovo regime”, si stabilisce che, in sede per la prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020, se la data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, invece, entro il 15 luglio 2020.
Cassa integrazione in deroga, istruzioni INPS su nuove modalità domanda tra proroga e modifiche
Novità anche per la domanda di proroga, dopo le prime 9 settimane, della cassa integrazione in deroga.
Le nuove cinque settimane non devono essere più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvede alla relativa autorizzazione e al pagamento. Nessuna modifica per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga all’INPS è disponibile dal 18 giugno.
Il servizio è accessibile dal portale, dopo aver inserito le credenziali richieste, seguendo il percorso indicato nel messaggio:
- Aziende, consulenti e professionisti;
- Servizi per aziende e consulenti;
- sezione CIG e Fondi di solidarietà;
- opzione CIG in deroga INPS.
L’Istituto, inoltre, specifica:
“In relazione all’impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’autorizzazione delle prime nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all’Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020”.
Stessa possibilità di superare il vincolo temporale del 1° settembre per le 4 settimane aggiuntive, stabilito in prima battuta dal decreto Rilancio, spetta ai datori di lavoro che beneficiano della cassa integrazione in deroga per coronavirus.
Anche per quanto riguarda la CIGD, bisogna rispettare i termini indicati:
- entro un mese dalla sospensione o riduzione dell’attività;
- per questo primo periodo di applicazione entro il 17 luglio 2020, se la data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande;
- entro il 15 luglio per le sospensione o riduzioni dal 23 febbraio al 30 aprile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione, tra proroga e modifiche: istruzioni INPS su nuove modalità domanda