Per poter beneficiare del secondo mese di congedo parentale indennizzato all'80 per cento i genitori devono aver concluso il periodo di maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2023. Questo uno dei requisiti necessari per la fruizione
Uno dei requisiti fondamentali per poter beneficiare del secondo mese di congedo parentale con indennità all’80 per cento della retribuzione riguarda il termine del congedo di maternità o paternità obbligatorio.
Tale periodo, infatti, deve essersi concluso successivamente al 31 dicembre 2023.
La domanda per l’agevolazione può essere inviata all’INPS sia dal padre sia dalla madre, i quali possono fruire dell’agevolazione, alternativamente tra loro, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina.
Per il secondo mese all’80 per cento il congedo obbligatorio dev’essere terminato nel 2024
Tra le misure a sostegno della genitorialità previste dalla Legge di Bilancio 2024 c’è anche l’introduzione di un secondo mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento della retribuzione.
La somma è innalzata all’80 per cento per tutto il 2024, dal prossimo anno poi sarà al 60 per cento. Pertanto, per l’anno in corso, i genitori potranno beneficiare, al rispetto delle condizioni previste:
- di 2 mensilità di congedo parentale retribuite all’80 per cento;
- delle restanti mensilità retribuite al 30 per cento.
Dal 2025 poi potranno beneficare di 1 mese retribuito all’80 per cento, 1 al 60 per cento e i restanti al 30 per cento.
Il mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito da uno soltanto oppure in modalità ripartita
Come per il primo mese indennizzato all’80 per cento della retribuzione, i genitori possono fruire dell’agevolazione entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina oppure, in caso di adozione o di affidamento, entro 6 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Nel delineare la platea di possibili beneficiari della misura, però, è necessario soffermarsi in particolare su una delle condizioni previste dalla normativa.
Possono, infatti, inviare la richiesta all’INPS i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, quindi dal 1° gennaio 2024 in poi.
Pertanto, sono esclusi tutti i genitori che hanno concluso la fruizione del periodo di congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre scorso.
Inoltre l’INPS, nella circolare n. 57/2024 con le istruzioni operative, sottolinea che, poiché l’ulteriore mese di congedo parentale in questione spetta solamente a lavoratori e lavoratrici dipendenti, non fa testo il termine finale del periodo indennizzabile di maternità/paternità degli iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, anche se si conclude dopo il 31 dicembre 2023.
Di conseguenza, possono richiedere il secondo mese indennizzato all’80 per cento solamente i lavoratori e le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente e che abbiano terminato il congedo di maternità/paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
Congedo parentale all’80 per cento: domanda e gestione degli arretrati
I genitori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa possono inviare la domanda direttamente all’INPS. È possibile farlo utilizzare diversi canali:
- online, utilizzando il portale istituzionale dell’INPS, collegandosi all’apposito servizio raggiungibile dalla home page attraverso il percorso “Lavoro - Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando:
- il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa);
- il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato.
Per poter inviare la domanda dal sito INPS è necessario prima effettuare l’accesso con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.
L’INPS, poi, con il messaggio n. 1629 pubblicato lo scorso 26 aprile ha fornito le istruzioni per la gestione degli arretrati, relativi ai periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio al 31 marzo 2024.
L’Istituto comunica ai datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale nella misura ordinaria del 30 per cento che hanno la possibilità di conguagliare gli ulteriori importi spettanti nei flussi di maggio e giugno 2024.
A questo proposito dovranno valorizzare il codice “L330” con indicazione “04.2024” all’interno dell’elemento “AnnoMeseRif”. Per la restituzione si dovrà indicare anche il codice “M047”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Per il secondo mese all’80 per cento il congedo obbligatorio dev’essere terminato nel 2024