Secondo acconto Ivafe e Ivie 2020, chi paga? I contribuenti interessati devono provvedere ai versamenti entro la scadenza del 10 dicembre 2020 o del 30 aprile 2021, se hanno i requisiti per beneficiare della proroga lunga prevista dal decreto Ristori quater. Regole, istruzioni e codici tributo da inserire nel modello F24.
Secondo acconto Ivafe e Ivie 2020, l’appuntamento con il Fisco inizialmente fissato al 30 novembre è rimasto tale solo per i non titolari di partita IVA, dipendenti, pensionati o soci di società.
Con la proroga prevista dal decreto Ristori quater viene a crearsi una doppia scadenza, quella del 10 dicembre per la generalità dei titolari di partita IVA e quella del 30 aprile 2021, per i contribuenti che rispondono a particolari requisiti.
Entro tali scadenze i soggetti interessati devono provvedere al versamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero e di quella sul valore degli immobili situati all’estero.
Entrambe le imposte seguono infatti le regole di versamento previste per l’Irpef.
Secondo acconto Ivafe 2020, chi deve pagare ed entro quale scadenza?
Il versamento del secondo acconto o del pagamento in un’unica soluzione dell’Ivafe, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, aveva come scadenza prevista il 30 novembre 2020.
Dal momento che tale imposta segue le regole previste per l’Irpef e che l’articolo 1 del decreto Ristori quater prevede una proroga per i versamenti del secondo acconto delle imposte sui redditi, anche per l’imposta in questione si deve tenere a mente le seguenti scadenze.
Per la generalità di professionisti ed imprese il nuovo termine da rispettare è il 10 dicembre 2020.
Tuttavia in presenza di determinati requisiti, le partite IVA non ISA fino al limite di 50 milioni di ricavi o compensi possono beneficiare di una proroga lunga al 30 aprile 2021: ne ha diritto chi ha registrato un calo di fatturato e corrispettivi pari almeno al 33% nel primo semestre dell’anno.
Devono provvedere all’appuntamento con il Fisco le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.
L’Ivafe segue le regole stabilite per l’Irpef, anche per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’imposta in acconto e saldo.
I dati sulle attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione con modello Redditi.
Secondo acconto Ivie 2020, chi deve pagare ed entro quale scadenza?
Così come per l’Ivafe, anche l’Ivie, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, si deve tenere conto della nuova tabella di marcia modificata dal decreto Ristori quater.
La generalità delle partite IVA è chiamata a pagare entro il 10 dicembre 2020, mentre in presenza di particolari requisiti di calo di fatturato si ha diritto alla proroga lunga al 30 aprile 2020.
Dal 2020 viene estesa la platea dei soggetti passivi. Oltre alle persone fisiche si aggiungono anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività. La normativa di riferimento anche in questo caso è il decreto legge n. 167/1990.
L’imposta è dovuta dai seguenti contribuenti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Secondo acconto Ivafe e Ivie 2020, i codici tributo da inserire nel modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel.
Si può utilizzare inoltre l’home banking del proprio istituto di credito o rivolgersi ad un intermediario abilitato.
I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
I codici tributo da inserire nel modello F24 sono stati resi noti con la risoluzione numero 26/E del 21 maggio 2020 e sono riportati nella tabella riassuntiva.
Codice Tributo | Descrizione |
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4048 | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE |
4045 | Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE |
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