Scadenza Imu Tasi 2018 il 17 dicembre: chi paga e come fare il calcolo

Scadenza Imu Tasi 2018: il 17 dicembre è l'ultimo giorno per versare il saldo. Chi deve pagare Imu e Tasi, come fare il calcolo, quale codice tributo Imu e quale codice tributo Tasi inserire nel modulo F24.

Scadenza Imu Tasi 2018 il 17 dicembre: chi paga e come fare il calcolo

Scadenza Imu Tasi 2018: il 17 dicembre è l’ultimo giorno per versare il saldo e nelle righe che seguono vedremo chi paga e come fare il calcolo dell’importo dovuto.

Imu e Tasi, insieme alla Tari, costituiscono l’Imposta Unica Comunale. Il pagamento, per entrambe, è diviso in due rate e il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i diversi codici tributo da indicare nel modello F24.

La seconda scadenza dell’anno per Imu e Tasi è fissata, come di consueto, nel mese di dicembre e per il 2018 la data da ricordare è quella di lunedì 17. Si ricorda a tal proposito che lo scorso mese di giugno era previsto, invece, il versamento dell’acconto delle due imposte.

Con l’avvicinarsi della scadenza del saldo Imu e Tasi 2018, riportiamo di seguito tutte le istruzioni in merito.

Scadenza Imu Tasi 2018 fissata al 17 dicembre

L’imposta municipale propria, l’Imu, è una tassa che riguarda il possesso e si applica ai fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli.

Sono tenuti a versarla proprietari o titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali, e locatari in caso di leasing.

La Tasi, invece, è un tributo per i servizi indivisibili, quelli di cui beneficia la collettività come la manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e l’attività svolta dalla polizia locale. Sono tenuti a pagare la Tasi tutti coloro che possiedono un’abitazione, mentre in caso d’affitto il pagamento è suddiviso tra inquilino e proprietario.

Ogni anno le scadenze da segnare sul calendario sono le seguenti:

  • 16 giugno per la prima rata. Viene corrisposta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (quest’anno il termine è slittato al 18 perché cadeva di sabato);
  • 16 dicembre (che quest’anno slitta a lunedì 17 dicembre) per la seconda rata. Si tratta del saldo con eventuale conguaglio sulla prima rata, calcolata sulla base delle delibere pubblicate sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.

Per i contribuenti c’è anche la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Calcolo Imu 2018: la base imponibile e le aliquote

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota fissata dal comune.

Per calcolare qual è l’importo Imu da pagare entro la scadenza del 17 dicembre 2018 bisognerà essere in possesso dei dati che seguono:

Come calcolare la base imponibile Imu

La base imponibile Imu si ottiene applicando il coefficiente stabilito per la tipologia dell’immobile alla sua rendita catastale, che dovrà essere rivalutata del 5%. Di seguito la formula:

Rendita catastale x 1,05 (maggiorazione del 5%) x coefficiente catastale dell’immobile

Nella tabella i coefficienti catastali per il calcolo Imu.

Categoria catastale Coefficiente Tipologia di immobile
Da A/1 a A/11 (escluso A/10) 160 Abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi
A10 80 Uffici o studi privati
Da B1 a B8 140 Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli
C/1 55 Negozi e botteghe
C/2, C/6, C7 160 Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie
C/3, C/4, C/5 140 Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari
Da D/1 a D/10 (escluso D/5) 65 Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, case di cura ed ospedali, fabbricati e locali per esercizi sportivi...

Ci sono, però, alcuni casi in cui la base imponibile subisce delle variazioni:

  • si riduce al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  • per i terreni agricoli, anche non coltivati, il valore è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.
  • per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Quale aliquota applicare al calcolo IMU

L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%, salvo che per alcuni casi (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES e immobili locati) per le quali l’aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%.

Per le abitazioni principali non esenti e che quindi rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

La legge, inoltre, prevede una detrazione di euro 200, con facoltà per il comune di elevarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Calcolo Tasi 2018: la base imponibile e le aliquote

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, la stessa prevista per l’IMU, l’aliquota stabilita dal comune.

L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per tutti gli immobili soggetti alla Tasi è pari all’1‰, ma i comuni possono ridurla fino ad azzerarla.

Per determinare le aliquote della Tasi i comuni devono tener conto del limite massimo secondo cui la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ogni tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale ovvero il 6‰ per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e il 10,6‰ per gli altri immobili.

Ci sono, poi, due casi particolari:

  • per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota della Tasi non deve in nessun caso superare l’1‰;
  • per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota non può eccedere il 2,5‰.

La seconda rata del 2018 potrebbe essere l’ultima con aliquote bloccate sia per l’Imu che per la Tasi. La legge n. 208 del 2015 per il 2016 e 2017 aveva sospeso la possibilità di aumentare Imu e Tasi rispetto alle aliquote applicabili, ma per il 2018 le cose potrebbero cambiare.

Nella Legge di Bilancio 2019, infatti, non si fa riferimento a una proroga di quanto è stato stabilito dalla legge 208/2015. E anche il Vice Ministro dell’Economia, Laura Castelli, durante la XXXV Assemblea dell’ANCI, associazione nazionale comuni italiani ha parlato di sblocco delle aliquote.

Chi paga l’Imu e quali le esenzioni

Chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli è tenuto a pagare l’Imu.
Pagano questa tassa tutti i cittadini che rientrano nelle seguenti categorie:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • i coniugi assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Dal 2014 l’Imu non si paga per gli immobili utilizzati come abitazione principale, in altre parole per gli immobili in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Sono esenti dal pagamento dell’Imu anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

Ci sono casi in cui l’imposta municipale propria non si applica anche per i terreni agricoli, in particolare per quelli che:

  • si trovano nei comuni indicati nella circolare n.9 del 1993 del Ministero delle finanze;
  • sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • sono ubicati nei comuni delle isole minori;
  • sono a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva che non può essere diviso e che non può essere acquistato per usucapione.
  • Imu: gli immobili che rientrano tra le abitazioni principali

Nello specifico gli immobili che possono rientrare nella categoria di abitazioni principali sono i seguenti:

  • le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un immobile posseduto da militari e membri delle forze di polizia, da vigili del fuoco in servizio permanente e da chi rientra nella carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • un’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
  • Il comune, inoltre, può stabilire che un’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente possa essere considerata come una prima casa, a condizione che non risulti locata.

Imu: gli immobili che non si considerano abitazioni principali

Non possono, invece, rientrare nella categoria e nell’esenzione dal pagamento dell’Imu gli immobili di lusso come ville, castelli e palazzi di pregio per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione.

Rientrano nelle categorie catastali per cui bisogna pagare l’Imu, anche se si tratta di un’abitazione principale, le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1): unità immobiliari appartenenti a fabbricati che si trovano in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale;
  • abitazioni in ville (categoria catastale A/8): immobili con la presenza di parco e/o giardino, costruite in zone urbanistiche destinate a queste abitazioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario;
  • castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A/9): castelli e palazzi che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e le dimensioni non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie e costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare.

È compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, indipendenti e censibili nelle altre categorie.

Chi paga la Tasi e la ripartizione tra proprietario e inquilino

I titolari del diritto reale dell’immobile (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sono tenuti a versare il tributo per i servizi indivisibili, come la manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e l’attività svolta dalla polizia locale.

Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, anche l’inquilino deve contribuire al pagamento nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%.

In caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la Tasi è dovuta dal titolare del diritto reale per il 90% e dall’occupante per il 10%.

La Tasi, come per l’Imu, non si paga per la prima casa. E l’esenzione vale anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale.

In quest’ultimo caso, la tassa deve essere versata solo dal proprietario nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

Infine bisogna precisare che, in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico a dover versare la Tasi, in quanto, come per l’Imu, deve considerarsi titolare del diritto reale di abitazione.

Codice tributo Imu e codice tributo Tasi: quale inserire nel modello F24

La seconda rata di Imu e Tasi, in scadenza il 17 dicembre, si può pagare in due modi:

  • bollettino postale che l’amministrazione comunale invia direttamente al contribuente;
  • modello F24.

I contribuenti che non sono titolari di partita Iva avranno la possibilità di pagare in contanti con il modello F24 anche per importi superiori a 1.000 euro, ma rispettando la soglia dei 2.999,00 euro in linea con quanto stabilito dal Decreto Legge 193/2016.

Per gli importi pari o superiori a 2.999,00 euro, i contribuenti dovranno procedere al pagamento della seconda rata di Imu e Tasi con sistemi di pagamento tracciabili.

Nella compilazione dell’F24 è necessario indicare specifici codici tributo, sia per l’Imu che per la Tasi.

Nella tabella che segue riportiamo i codici tributo Imu.

Codice tributo Imu Descrizione
3912 IMU-IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE
3913 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-COMUNE
3914 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI - COMUNE
3915 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI - STATO
3916 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI - COMUNE
3917 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI - STATO
3918 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE
3919 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - STATO

Nella tabella che segue riportiamo i codici tributo Tasi.

Codice Tributo Tasi Descrizione
3958 TASI-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3959 TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3960 TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER LE AREE FABBRICABILI ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
3961 TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER ALTRI FABBRICATI ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

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