Ravvedimento operoso 2024, novità e guida al calcolo delle sanzioni ridotte. La tabella da considerare e le istruzioni da seguire dal 1° settembre
Ravvedimento operoso 2024: come funziona? Alla luce delle novità operative dal 1° settembre, è bene fare il punto delle regole previste.
Quando si parla di ravvedimento operoso si fa riferimento ad uno strumento introdotto nella legislazione tributaria nazionale alla fine degli anni Novanta e consistente nella possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Alle sanzioni si aggiungono gli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che, a partire dal 1° gennaio 2024 passerà al 2,50 per cento.
Ad introdurre il ravvedimento operoso è stato l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997 e consiste nella possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale a seguito di mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi.
Dopo le riforme del bienni 2015-2016, il ravvedimento operoso presenta condizioni ancor più vantaggiose per i contribuenti e quindi mettersi in regola con il Fisco diventa ancora più conveniente. Dal 1° settembre 2024, con l’avvio della riforma delle sanzioni tributarie, sono previste regole di maggior favore per chi regolarizza le omissioni dichiarative.
Ma cos’è nello specifico il ravvedimento operoso?
In sostanza il ravvedimento consiste nella possibilità di regolarizzare i versamenti di imposte omessi, insufficienti o tardivi pagando sanzioni ridotte; il vantaggio è appunto la riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra violazione di obblighi tributari e ravvedimento operoso.
Ma non solo, il ravvedimento operoso è normalmente considerato uno dei cd strumenti deflattivi del contenzioso tributario, perché consente di prevenire e ridurre i casi in cui fisco e contribuente possano andare in contenzioso.
Si tratta quindi di un istituto importante del diritto tributario italiano: il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale versando l’importo dovuto e maggiorato da sanzioni e interessi ridotti.
Il ravvedimento operoso ordinario non va confuso con il ravvedimento speciale, una particolare forma di ravvedimento operoso, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che prevede la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 prima e al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 con l’ultimo Decreto Milleproroghe, oltre che a quelli precedenti, eliminando le irregolarità o le omissioni e provvedendo al pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, con la possibilità di beneficiare di una riduzione dell’importo delle sole sanzioni a un diciottesimo della sanzione minima.
Ravvedimento operoso 2024: tabella percentuali con riduzione sanzioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 (fino al 31 agosto)
Per capire come opera il ravvedimento operoso, è bene in primo luogo soffermarsi sulle misure di riduzione delle sanzioni.
Si riporta di seguito la tabella da considerare per le violazioni commesse fino al 31 agosto scorso:
Tipologia ravvedimento operoso | Termine temporale | Sanzione applicabile |
---|---|---|
Ravvedimento breve | Entro 30 giorni* | 1/10 del minimo (3,00 per cento) |
Ravvedimento lungo | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza** | 1/9 del minimo (3,33 per cento) |
Ravvedimento lungo o annuale | Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione | 1/8 del minimo (3,75 per cento) |
Ravvedimento oltre l’anno | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo | 1/7 del minimo (4,29 per cento) |
Ravvedimento oltre i due anni | Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 1/6 del minimo (5 per cento) |
Ravvedimento post contestazione | Dopo la contestazione degli errori da parte degli Uffici delle Entrate | 1/5 del minimo (6 per cento) |
Attenzione:
- le sanzioni da ravvedimento breve possono essere ulteriormente ridotte nei primi 15 giorni allo 0,1 per cento moltiplicato per ciascun giorno di ritardo fino al 14° successivo alla scadenza;
- le sanzioni da ravvedimento breve e ravvedimento lungo possono essere ulteriormente ridotte rispettivamente:
- all’1,5 per cento tra il 15° ed il 30° giorno;
- all’1,67 per cento tra il 31° ed il 90° giorno.
Ravvedimento operoso, la tabella dal 1° settembre 2024: le nuove percentuali di riduzione delle sanzioni
Come già evidenziato in apertura, le regole per l’applicazione del ravvedimento operoso sono cambiate dal 1° settembre 2024.
Per le violazioni commesse da tale data, la riforma delle sanzioni tributarie ha introdotto alcune novità importanti all’articolo 13 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472.
Nella tabella riportata di seguito, le istruzioni operative da seguire per le violazioni commesse da settembre:
Ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024 | Sanzione applicabile |
---|---|
Entro 30 giorni | 1/10 del minimo |
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza | 1/9 del minimo |
Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione | 1/8 del minimo |
Oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo |
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) | 1/6 del minimo |
Dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge 212/2000) | 1/5 del minimo |
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) | 1/4 del minimo |
In caso di dichiarazione tardiva presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | 1/10 del minimo |
Con le novità del decreto legislativo numero 87 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno scorso, anche al ravvedimento operoso si applicherà il cumulo giuridico, che permette di applicare una sanzione unica e ridotta al posto della materiale sommatoria delle sanzioni relative alle singole violazioni e che viene allo stesso modo rinnovato dal decreto che modifica il sistema sanzionatorio.
L’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997 viene integrato con il passaggio che segue e che rimanda alla normativa del cumulo giuridico:
“2 -bis . Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter) , b- quater) e b- quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.”
Le novità sul ravvedimento operoso necessitano poi di essere raccordate con le nuove regole in relazione alle sanzioni per omesso versamento, disciplinate dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.
La sanzione passa dal 30 al 25 per cento dal 1° settembre, ma resta confermata l’ulteriore riduzione prevista in caso di lieve ritardo.
In particolare:
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà;
- fermo restando l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Per comprendere meglio le ulteriori riduzioni occorre comprendere come operi l’articolo 13 del D. Lgs. 471 rispetto all’articolo 13 del D. Lgs. 472.
Ulteriore riduzione se il pagamento avviene entro 15 giorni e/o entro 90 giorni
Purtroppo spesso leggiamo o sentiamo parlare di ravvedimento sprint o super con riferimento alla possibilità di avere sanzioni molto ridotte se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza del tributo oggetto dell’errore od omissione.
Attenzione: la normativa fiscale italiana non prevede alcun ravvedimento sprint.
Come sopra anticipato, esiste una norma che è quella dell’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 471/1997 che prevede due “livelli” ulteriori di riduzione delle sanzioni ovvero:
- riduzione della metà se il pagamento del tributo avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
- riduzione di 1/15 se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
A questa previsione è possibile poi sommare quella dell’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 (attenzione a non confondersi col 471) del 1997 sul ravvedimento operoso.
Quindi dopo aver ridotto della metà e poi ad 1/15 è possibile applicare l’ulteriore riduzione ad 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni ovvero ad 1/9 del minimo se il pagamento avviene entro 90 giorni.
Facciamo un esempio per capire
Si consideri il caso di un contribuente che ometta - per dimenticanza - di versare 1.000 euro di IVA in data 16 novembre.
Il 27 novembre, dopo 11 giorni, si accorge dell’errore e versa il dovuto. A quanto ammonteranno le sanzioni?
In questo caso si dovrà considerare quanto segue:
- la sanzione ordinaria, alla luce della riforma prevista dal decreto legislativo n. 87/2024, è pari al 25 per cento del tributo non versato quindi pari a 250 euro;
- tale sanzione può essere ridotta per effetto di quanto previsto dall’articolo 13 comma 1 del Decreto Legislativo numero 471/1997 come segue:
- alla metà se il pagamento è effettuato entro 90 giorni, quindi passando da 250 euro a 125 euro;
- ad 1/15 se il pagamento avviene entro 15 giorni, quindi passando da 125 a circa 8,33 euro.
A questo punto il contribuente potrà utilmente applicare il ravvedimento operoso avvalendosi dell’ulteriore riduzione ad 1/10 del minimo: la sanzione finale sarà pari quindi a 0,83 euro circa (1/10 di 8,33) se il pagamento - come nel nostro esempio - verrà eseguito entro 11 giorni dalla scadenza originaria del tributo in oggetto.
Ravvedimento operoso 2024: condizioni previste prima e dopo le ultime riforme
Il ravvedimento operoso è stato modificato con la Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto importanti novità.
Il nuovo ravvedimento operoso prevede che possano accedervi tutti i contribuenti e per tutti gli omessi o incompleti adempimenti tributari, ad esclusione di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.
- Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti
- Circolare numero 23/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate
La precedente disciplina stabiliva come prerequisiti necessari che:
- il ravvedimento fosse spontaneo;
- la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;
- non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Oggi è possibile fruire del ravvedimento operoso anche dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3 (ovvero mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali) oppure 11, comma 5 (omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale) del decreto legislativo 471/1997.
Ravvedimento 2024 a rate? È possibile, ma chiamiamolo ravvedimento parziale o frazionato
Spesso in redazione riceviamo il seguente quesito: è possibile accedere al ravvedimento a rate (rateale o frazionato)?
La risposta è affermativa: la Legge numero 58/2019 ha introdotto l’articolo 13 bis al Decreto Legislativo numero 472/1997.
La norma prevede quanto segue:
“1. L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché’ nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13.
Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate”
La norma ha carattere interpretativo di quanto precedentemente disposto e di fatto interviene su un comportamento tenuto da molti contribuenti da almeno un decennio.
Il tema era stato affrontato anche in un datato documento di prassi, la risoluzione numero 67/E del 2011, in cui l’Agenzia delle Entrate avevo già interpretato l’articolo 13 del Decreto 472 come poi fatto dall’articolo 13-bis successivamente introdotto, ammettendo questa possibilità, con alcune precisazioni:
- è necessario operare una distinzione tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e “ravvedimento parziale”:
- deve, infatti, escludersi che possa applicarsi all’istituto del ravvedimento operoso di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 la rateazione, che è una modalità di pagamento dilazionato nel tempo di somme dovute dal contribuente, applicabile solo ove normativamente prevista;
- è, invece, più corretto parlare di ravvedimento “parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto.
- ovviamente il limite all’effettuazione di tali ravvedimenti scaglionati è rappresentato da quanto prevede lo stesso articolo 13 del D. Lgs. 472/1997: non si può accedere al ravvedimento nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto atti di liquidazione e di accertamento, ivi comprese le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr 600/1973 e 54-bis del dpr 633/1972;
- la violazione sarà ravveduta solo in parte se tra un versamento e l’altro intervenga un controllo da parte dell’Amministrazione.
- Ravvedimento frazionato ("a rate")
- Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 67/E del 23 giugno 2011: Ravvedimento eseguito in forma “frazionata” – Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Gli interessi legali da applicare al ravvedimento operoso: dal 1° gennaio 2024 si passa al 2,50 per cento
Il ravvedimento operoso consente quindi al contribuente di regolarizzare la propria posizione, versando l’imposta, oltre a sanzioni ed interessi.
In merito agli interessi il relativo tasso (percentuale di riferimento) è determinata ogni anno da un decreto del ministero dell’economia e tiene conto del tasso di inflazione registratosi nell’anno precedente.
Per il 2023 il tasso di interesse legale da applicare è pari al 5 per cento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2024 si passerà al 2,50 per cento, per effetto di quanto disposto dal decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre.
Dopo il tasso record fissato per lo scorso anno si va quindi verso un dimezzamento del valore degli interessi da applicare dal 1° gennaio 2024.
Periodo di riferimento | Saggio di interesse legale |
---|---|
01.01.2012 - 31.12.2013 | 2,5 per cento |
01.01.2014 - 31.12.2014 | 1 per cento |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 0,5 per cento |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 0,2 per cento |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 0,1 per cento |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 0,3 per cento |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 0,8 per cento |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 0,05 per cento |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 0,01 per cento |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 1,25 per cento |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 5 per cento |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 2,50 per cento |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ravvedimento operoso 2024: calcolo e riduzione delle sanzioni