Imposta di bollo omessa: quali sanzioni si applicano in caso di mancato versamento o applicazione? Tutte le regole ed alcune precisazioni sul termine triennale di decadenza.
Imposta di bollo omessa, facciamo il punto sulle sanzioni previste in caso di mancato versamento o applicazione.
Il bollo è un’imposta indiretta dovuta per determinati atti, documenti e registri indicati nella Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Solitamente il pagamento del tributo avviene mediante l’applicazione della marca da bollo, che può essere di importo pari a 2 o 16 euro. A partire dal 1° gennaio 2019 è stata introdotta una nuova modalità di versamento per le fatture elettroniche relative ad importi esclusi, esenti o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47.
Cosa succede nel caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo? Come tutte le imposte omesse o versate in misura insufficiente rispetto a quanto dovuto, sono previste specifiche sanzioni che, nel caso specifico, assumono natura particolarmente punitiva.
Tuttavia, l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’omesso versamento dovrà avvenire entro un termine ben preciso, pari a 3 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Sanzioni imposta di bollo omessa
L’articolo 1 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 dispone che:
“Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
Tali documenti devono essere assoggettati ad imposta all’atto dell’emissione, prima di qualsiasi scritturazione, ed in caso d’uso per i documenti e i registri indicati nella parte II della Tariffa.
La Tariffa, oltre ad indicare atti e documenti ai quali si applica l’imposta di bollo, stabilisce gli importi dovuti, che possono essere fissi o proporzionali (in percentuale all’importo dell’atto, calcolata per foglio, copie o tabulati meccanici).
C’è da dire che l’imposta di bollo è una di quelle per le quali si registra il più alto livello di mancato pagamento, sia per via delle modalità di assolvimento dell’obbligo che per i diversi dubbi su quando è dovuta e quando no.
Sono tuttavia frequenti le contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di omesso versamento dell’imposta di bollo. In tal caso, in merito all’importo della sanzione dovuta, bisogna far riferimento a quanto previsto dall’articolo 25, comma 1 del DPR n. 624/1972:
“Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta”
Imposta di bollo non pagata: chi paga le sanzioni?
È importante sottolineare un aspetto che caratterizza il versamento dell’imposta di bollo e le sanzioni amministrative dovute in caso di omissioni nel pagamento.
L’articolo 22 del DPR n. 642 prevede che sono obbligati in solido al pagamento del bollo e delle sanzioni:
- tutte le parti che sottoscrivono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
- tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto
Il principio dell’obbligazione solidale si applica in tutti i casi, ad eccezione dei rapporti con lo Stato. In tal caso, l’imposta di bollo è sempre a carico dell’altra parte.
Sanzioni omesso versamento imposta di bollo: termine di decadenza di 3 anni
L’accertamento delle violazioni relative al mancato versamento dell’imposta di bollo prevede un termine di decadenza ben preciso, pari a 3 anni a partire dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Questo significa che, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate non può contestare e sanzionare con un accertamento avviato il 2 settembre 2019 una violazione relativa all’omesso versamento del bollo su un contratto d’affitto stipulato nel 2015.
Potrà invece avviare le procedure per il recupero dell’imposta dovuta, maggiorata di sanzioni, qualora il 2 settembre 2019 avvii un accertamento per un contratto d’affitto stipulato il 5 settembre 2017 e sul quale non è stato applicata la marca da bollo.
Il tema della decadenza e dell’inapplicabilità delle sanzioni dopo il termine dei 3 anni è stato oggetto di un recente chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con la risposta all’interpello n. 360/2019 viene confermato che:
“decorso il termine di decadenza triennale, l’imposta di bollo e relative sanzioni non possono essere più richieste da parte di questa Agenzia ai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo.”
Tuttavia, anche nel caso in cui sia trascorso il termine di tre anni dalla violazione, l’omesso versamento dell’imposta di bollo non autorizza l’uso di atti, documenti e registri senza la preventiva regolarizzazione dell’importo dovuto nella misura prevista al momento dell’uso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di bollo omessa: sanzioni in caso di mancato versamento