Violazione di infedele dichiarazione, la sanzione assorbe quella prevista per l'omesso versamento dell'imposta. Lo chiarisce l'Ordinanza numero 35066 del 29 novembre 2022 della Corte di Cassazione. Se viene dichiarata un'imposta inferiore a quella effettiva è irrogabile solo la sanzione per infedele dichiarazione
La sanzione dovuta per la violazione di infedele dichiarazione assorbe quella relativa al conseguente omesso versamento dell’imposta, in quanto la dichiarazione infedele si concretizza nella indicazione ad opera del contribuente di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta e il mancato pagamento dell’imposta ne costituisce diretta conseguenza.
Pertanto, se il contribuente dichiara un imponibile inferiore a quello effettivo, è irrogabile la sola sanzione da dichiarazione infedele.
Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza n. 35066 del 29 novembre 2022 della Corte di Cassazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, in linea con la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito del controllo automatizzato per sanzioni ed interessi pretesi per il ritardato versamento di parte delle ritenute dovute dalla banca ricorrente.
Nel caso di specie la banca aveva provveduto alla presentazione della dichiarazione integrativa perché aveva erroneamente indicato nel quadro RZ del modello Unico-SC 2008, in misura inferiore al dovuto, le ritenute operate e l’ammontare del relativo saldo ed aveva effettuato, in sede di ravvedimento, le ritenute effettivamente dovute e gli interessi.
A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione l’Ufficio aveva rilevato la sanzione amministrativa per l’omesso versamento a saldo di parte delle predette ritenute.
La CTR ha ritenuto, quanto alla relazione tra la sanzione per dichiarazione infedele e quella per omesso pagamento, che nel caso di specie ricorressero gli estremi sia di un’unica condotta omissiva (il mancato pagamento a saldo), che avrebbe integrato le due violazioni di legge, sia della continuazione, sia dell’assorbimento della sanzione per omesso versamento in quella per infedele dichiarazione.
Il giudice ha quindi concluso che l’Amministrazione avrebbe dovuto contestare le due violazioni con un unico atto ed applicare il cumulo giuridico e la sola sanzione prevista per la violazione più grave.
Avverso la decisione d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 D.Lgs. n. 472 del 1997 e 13, comma 1, DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Secondo l’Agenzia la contribuente avrebbe commesso due violazioni di carattere sostanziale realizzate con due distinte condotte, ossia l’infedele dichiarazione ed il ritardato versamento, ritenendosi applicabile solo il cumulo materiale.
Ritenendo infondato il motivo di doglianza, la Cassazione ha rigettato il ricorso della Parte Pubblica.
Correggendo parzialmente la motivazione della sentenza della CTR, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di violazioni tributarie, la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997 punisce la “dichiarazione infedele”, che si realizza quando il contribuente indica nella dichiarazione un importo inferiore a quello dovuto, mentre quella di cui al successivo art. 13 punisce il mancato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme indicate dal contribuente nella dichiarazione.
Ne deriva che, in caso di infedele dichiarazione annuale il mancato pagamento dell’imposta costituisce diretta conseguenza dell’omessa dichiarazione, integrandosi in tal modo la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 5 del DLgs. n. 471 del 1997, che copre sia la violazione formale, sia il conseguente ed inevitabile mancato pagamento dell’imposta dovuta, con conseguente assorbimento della sanzione meno grave di cui all’art. 13.
In linea di principio, quindi, la dichiarazione infedele si concretizza nella indicazione ad opera del contribuente di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, per l’effetto mancando di dichiarare somme dovute e di versare i relativi importi.
Diversamente, l’omesso versamento sanziona la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione nonché l’ipotesi in cui, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Nel caso di specie la CTR ha dato corretta attuazione a tale principio affermando l’efficacia assorbente della sanzione già irrogata per la dichiarazione infedele, rispetto a quella irrogata per il tardivo versamento con la cartella qui controversa, per l’effetto integralmente annullata all’esito dei due gradi di merito favorevoli integralmente alla contribuente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella per l’omesso versamento dell’imposta