Il prossimo 16 gennaio 2023 è la data di scadenza per la sanatoria delle controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate prevista dalla Legge di riforma della giustizia tributaria. Attenzione però: una seconda finestra sarà prevista il prossimo 30 giugno per effetto di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023, ecco differenze ed analogia tra le due opportunità offerte dalla Legge
Le liti pendenti in Cassazione sono definibili attraverso due vie diverse per effetto della misura introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (commi da 186 a 205, dell’articolo 1, della Legge numero 197/2022), che va ad aggiungersi a quella già prevista dalla Legge di riforma della giustizia tributaria (Legge numero 130/2022).
Analizziamo, quindi, e mettiamo a confronto i due dettati normativi, così da rilevarne le differenze, per consentire ai contribuenti interessati una scelta consapevole, atteso che, in forza di quanto prescritto dal comma 204, dell’art. 1, della Legge numero 197/2022, le due definizioni sono alternative.
Liti pendenti in Cassazione e riforma della giustizia tributaria
L’articolo 5 della Legge numero 130/2022 aveva già aperto le porte alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 16 settembre 2022 – pur se con dei limiti di valore - attraverso due modalità:
- le controversie tributarie pendenti, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’art.16, comma 3, della L.n.289/2002, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda, previo pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia;
- le controversie tributarie pendenti, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato sempre ai sensi dell’art.16, comma 3, della L.n.289/2022, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite previo pagamento di un importo pari al 20 % del valore della controversia.
Le controversie tributarie possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Cosa si intende per controversie tributarie pendenti?
Per controversie tributarie pendenti si intendono
“quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purchè, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva”
L’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta pure la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della Legge numero 89/2001.
In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni della mini sanatoria le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
La definizione si perfeziona con:
- la presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma;
- e con il pagamento degli importi dovuti.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Pertanto, entro lunedì 16 gennaio 2023 (poiché il 120 giorno successivo all’entrata in vigore della norma cade di sabato 14 gennaio), per ciascuna controversia autonoma, è presentata una distinta domanda di definizione, con il pagamento separato degli importi dovuti. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, pur se la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della norma di sanatoria.
Controversie tributarie pendenti e Legge di Bilancio 2023
In forza di quanto previsto dall’art.1, commi da 186 a 205, della Legge di Bilancio 2023, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti anche innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2, dell’art.12 del D. Lgs. n. 546/92).
Per quel che ci interessa in questa sede, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui sopra, per la parte di atto annullata.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023 e con il pagamento del 40% negli altri casi.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previ ste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.
Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’art. 8 del D. Lgs. numero 218/97, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs.n. 241/1997.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.
Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 1° gennaio 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sanatoria controversie tributarie in Cassazione: prima scadenza il 16 gennaio