Dall'Agenzia delle Entrate le regole da seguire per verificare l'applicazione del divieto di compensazione in caso di adesione alla rottamazione delle cartelle. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 54 del 2024
L’Agenzia delle Entrate fa luce sugli effetti della rottamazione delle cartelle sul divieto di compensazione dei crediti d’imposta in presenza di ruoli.
Le somme che rientrano nella definizione agevolata, messa in campo dalla Manovra dello scorso anno, non vengono considerati nel calcolo del limite di 1.500 euro previsto dalla legge numero 78 del 2010.
I chiarimenti nella risposta all’interpello numero 54 del 28 febbraio 2024.
La rottamazione delle cartelle blocca il divieto di compensazione?
Mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione fa il punto sul nuovo calendario da rispettare, segnalando lo slittamento della scadenza della terza rata e delle prime due arretrate al 15 marzo, l’AdE fornisce le istruzioni da seguire per verificare il divieto di compensazione in caso di adesione alla rottamazione quater.
Come sempre, lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico: protagonista è un contribuente che si rivolge all’Amministrazione finanziaria per verificare la possibilità di compensare i crediti d’imposta maturati, “nonostante la presenza di ruoli”, avendo aderito alla definizione agevolata.
Sotto la lente di ingrandimento la regola prevista dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010:
“A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento [...]”.
In linea generale va sottolineato che il blocco non riguarda le compensazioni verticali, ovvero quelle tra debiti e crediti che riguardano la stessa imposta.
Rottamazione delle cartelle e divieto di compensazione: le regole da seguire
L’Agenzia delle Entrate, riportando le istruzioni contenute nella circolare n. 13/E dell’11 febbraio 2011, che nel calcolo dei ruoli che impediscono la compensazione vanno considerati soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, a prescindere dal titolo dell’iscrizione e dalla tipologia del ruolo, “mentre l’autocompensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione”.
A questo punto, per orientarsi tra le regole da seguire, è necessario passare a rassegna gli effetti che derivano dalla rottamazione quater in relazione ai carichi oggetto di definizione:
- restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- così come risultano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento che derivano da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive o proseguite quelle precedentemente avviate.
Alla luce dell’analisi normativa, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 54 del 2024 chiarisce:
“I ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all’autocompensazione di cui all’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa”.
Al contrario, risultano rilevanti gli eventuali ruoli scaduti che non sono stati inclusi nella rottamazione quater.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione delle cartelle e divieto di compensazione: i chiarimenti delle Entrate