Rivalutazione partecipazioni e terreni 2021: con la conversione in legge del Decreto Sostegni bis, arriva la proroga della scadenza per il versamento dell'imposta sostitutiva. Si passa dal 30 giugno al 15 novembre, anche per la perizia giurata. Resta la possibilità di pagare in tre rate.
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Rivalutazione partecipazioni e terreni 2021: scadenza 15 novembre per il versamento dell’imposta sostitutiva e per la perizia giurata.
La proroga è contenuta nel testo di conversione in legge del Decreto Sostegni bis che sposta in avanti il termine del 30 giugno.
Anche per il versamento delle tre quote annuali di pari importo, quindi, è possibile far riferimento alla nuova data.
Rivalutazione partecipazioni e terreni, scadenza versamento dell’imposta sostitutiva: proroga al 15 novembre
Con la legge finanziaria del 2002, è stata introdotta la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002.
Anno dopo anno sono stati riaperti i termini per accedere a questo beneficio. Per il 2021, così come stabilito dall’ultima Legge di Bilancio, i contribuenti interessati a procedere sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva pari all’11 per cento del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Con la circolare numero 1 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato le ultime date di scadenza da considerare per il versamento dell’imposta sostitutiva.
La scadenza fissata per procedere con il pagamento utile per la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021 era fissata al 30 giugno.
Ma la legge di conversione del Decreto Sostegni bis ha prorogato il termine, ormai già scaduto al momento dell’approvazione del testo, al 15 novembre 2021.
Rivalutazione partecipazioni e terreni 2021, proroga anche per la perizia giurata
La rivalutazione di partecipazioni e terreni che, ai fini del calcolo dei redditi diversi, permette di rideterminare il costo di acquisto di queste categorie di beni posseduti al di fuori del regime d’impresa, interessa diverse categorie di soggetti:
- persone fisiche;
- società semplici;
- enti non commerciali;
- i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Con la novità contenuta nel comma 4 bis dell’articolo 14 del Decreto Sostegni bis, che porta la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva al 15 novembre 2021, si riapre la possibilità di accedere ai benefici previsti anche per coloro che non hanno rispettato la scadenza del 30 giugno.
I soggetti che hanno le carte in regola per attivare questa procedura possono scegliere di versare la somma dovuta, l’11 per cento del valore inserito nella perizia giurata di stima, in tre rate annuali di pari importo.
Il versamento delle tre tranche, quindi, può decorrere dal 15 novembre 2021 e il nuovo termine autunnale vale anche per la redazione e il giuramento della perizia giurata.
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