Rinnovo contratto di locazione: il Decreto Cura Italia per l'emergenza coronavirus sospende i versamenti delle imposte di registro? Nessun adempimento legato agli affitti è per ora oggetto di proroga. L'unica agevolazione prevista attualmente è il credito d'imposta per negozi e botteghe.
Nel rebus di scadenze ed adempimenti sospesi non rientrano quelli legati al rinnovo del contratto di locazione: gli affitti e le imposte relative sono i “grandi assenti” delle misure previste dal Decreto Cura Italia.
Forse per la possibilità di avvalersi di procedure telematiche, o per i tempi stretti con il quale è stato emanato il primo decreto economico per l’emergenza coronavirus, quel che è evidente è che per il rinnovo dei contratti di affitto e per il versamento dell’imposta di registro non vi è, per il momento, nessuna proroga dei termini.
L’attenzione dell’Esecutivo sul fronte delle scadenze fiscali si è concentrata sugli adempimenti del mese di marzo, con una proroga a tre corsie sulla quale sono arrivati i primi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’imposta di registro e gli adempimenti legati al rinnovo dei contratti di locazione, abitativa o commerciale, restano ancorati alle regole ordinarie.
L’uso del software RLI web consente di ovviare al problema della chiusura degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Rinnovo contratto di locazione: imposta di registro e adempimenti non sono sospesi dal Decreto Cura Italia
Nei ginepraio di annunci e anticipazioni fuorvianti era inevitabile che si creasse confusione. Così è per quel che riguarda adempimenti e scadenze fiscali.
Il Decreto Cura Italia dispone una prima sospensione dei termini, differenziata in base a tipologia di attività e dimensione aziendale, strutturata in tre diversi scaloni ma ancorata per lo più alle scadenze fiscali del mese di marzo 2020.
Non vengono tenuti in conto una serie di adempimenti a carattere ciclico, come quelli legati al rinnovo o alla proroga dei contratti di locazione.
Ricordiamo in primo luogo che la proroga ed il rinnovo del contratto d’affitto sono due situazioni differenti, sebbene i due termini vengano spesso usati erroneamente come sinonimi.
La proroga di un contratto di locazione è automatica. Il rinnovo consiste invece nella stipula di un nuovo contratto. In ambedue i casi è richiesta la registrazione all’Agenzia delle Entrate ed il versamento dell’imposta di registro - eccetto nei casi in cui si opti per l’applicazione della cedolare secca.
Rinnovo o proroga contratto di locazione: la scadenza dei 30 giorni non è sospesa per l’emergenza coronavirus
Che si tratti di rinnovo automatico o proroga di un contratto scaduto o in scadenza, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate così come il versamento dell’imposta di registro devono essere effettuati entro la scadenza di 30 giorni.
Sugli adempimenti legati alle locazioni non vi è, per ora, nessuna sospensione specifica legata all’emergenza coronavirus.
Nell’assenza di proroghe all’interno del Decreto Cura Italia, si ricorda che il termine da rispettare è quello di 30 giorni dalla scadenza del contratto o della precedente proroga.
La registrazione del contratto ed il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, mediante il software RLI. L’imposta dovuta sarà addebitata sul conto corrente indicato dal contribuente.
C’è un ulteriore modalità prevista per la registrazione del rinnovo del contratto così come per il versamento dell’imposta, ovvero il recarsi fisicamente presso l’ufficio del’Agenzia delle Entrate in cui è stato registrato il contratto, pagando l’imposta mediante modello F24 Elide, con il codice tributo 1504.
Una modalità che è tuttavia inibita durante il periodo dell’emergenza coronavirus, considerando la chiusura al pubblico degli uffici pubblici.
Rinnovo contratto di locazione: importo imposta di registro in base all’immobile affittato
Appare utile a questo punto riepilogare la somma dovuta a titolo di imposta di registro nel caso di stipula o rinnovo di un contratto di locazione.
IMMOBILE | PERCENTUALE |
---|---|
Fabbricati a uso abitativo | 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità |
Fabbricati strumentali per natura | 1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva - 2% del canone, negli altri casi |
Fondi rustici | 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità |
Altri immobili | 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità |
Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
All’imposta di registro si aggiunge poi l’imposta di bollo. Per ogni copia da registrare, l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.
Affitti, nel Decreto Cura Italia un credito d’imposta del 60% solo per i locali C\1
Tornando alle agevolazioni sugli affitti previste all’interno del Decreto Cura Italia, si ricorda che ad oggi viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione per gli immobili di categoria catastale C\1, ovvero negozi e botteghe.
Non è prevista nessuna sospensione dal pagamento del canone di locazione, bensì un credito da recuperare in compensazione, secondo le regole che dovranno esser meglio esplicitate dall’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rinnovo contratto di locazione: imposta di registro e adempimenti sospesi?