“Buco normativo” sulla tassazione delle cripto attività: possibile chiedere il rimborso di quanto già versato?

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Mentre il Governo propone un aumento al 42% delle plusvalenze sulle cripto attività Stefano Capaccioli (Coinlex) pubblica un'analisi shock: l'attuale tassazione non è al 26 ma al 12,50% e potrebbe determinare una pioggia di richiesta di rimborsi fiscali! Ecco perché

“Buco normativo” sulla tassazione delle cripto attività: possibile chiedere il rimborso di quanto già versato?

Mentre si discute ancora della criticatissima proposta del Governo di portare la tassazione delle plusvalenze cripto dal 26 al 42 per cento viene fuori una “bomba tributaria”.

Grazie al lavoro di Stefano Capaccioli e del team di Coinlex abbiamo avuto la conferma di una falla normativa di proporzioni potenzialmente enormi: l’attuale tassazione delle cripto attività - con riferimento agli anni 2023 e 2024 - non è al 26 per cento, come comunemente si ritiene e come i modelli dichiarativi e le procedure telematiche dell’amministrazione finanziaria impongono - ma al 12,50 per cento!

Questo cosa significa? - Che per le dichiarazioni dei redditi 2023 e 2024 potrà essere presentata un’istanza di rimborso pari al 50% delle imposte versate.

Tassazione plusvalenze attività finanziarie, la situazione attuale:

Art. 67 TUIRNatura plusvalenzeAliquota
c) Cessione di partecipazioni qualificate 26%
c)-bis Cessione di partecipazioni non qualificate 26%
c)-ter Cessione di titoli non partecipativi, valute estere, metalli preziosi, etc. 26%
c)-quater Cessione di contratti a termine 26%
c)-quinquies Cessione di contratti produttivi di redditi di capitale 26%
c)-sexies Cessione o detenzione di criptoattività 12,50%

Ovviamente la situazione è molto complessa.

Dovremo quindi monitorare l’iter di approvazione della Legge di Bilancio per il 2025 e, in particolare, del famoso comma 2 dell’articolo 4, che prevede l’aumento di tassazione delle plusvalenze da cripto attività al 42%.

Durante l’iter, a modesto avviso di chi scrive, potrebbe essere ridotto questo aumento e potrebbe, contestualmente, essere inserita una norma integrativa che corregga il buco normativo individuato dall’analisi di Capaccioli.

Nel frattempo cerchiamo di comprendere nel dettaglio la questione.

Redditi diversi, cosa prevede l’articolo 67 del TUIR:

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (…)

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società (…)

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. (…);

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Il riferimento normativo di questo sistema di tassazione è l’articolo 5 del decreto legislativo numero 461/1997:

I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 (ora 67, NdR), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l‘aliquota del 12,50 per cento.

L’aliquota del 12,5% è stata aumentata al 20% con l’art. l’art. 2 comma 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
L’aliquota è stata aumentata al 26% con l’art. 3 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: DL 66/2014

Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento

Quindi qual è al momento l’aliquota da applicare alla ritenuta sulle plusvalenze da cripto attività?

La Legge numero 197/2022, all’art. 1 comma 126 modifica l’art. 67 del tuir introducendo tra i redditi diversi la lettera c-sexies:

« c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni »;

La legge numero 197/2022, all’art. 1 comma 128 modifica il decreto legislativo n. 461/1997 ampliando la tassazione attraverso imposta sostitutiva ai redditi previsti dalla lettera c-sexies.

Il precedente comma 126 della stessa legge modifica l’art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, inserendo regole diverse per la determinazione della plusvalenza relativa ai redditi derivanti da cripto attività.

La legge numero 197/2022, tuttavia e incredibilmente, non ha modificato le norme degli gli aumenti di aliquota al 20% e poi al 26%, che sono limitati alle lettere da c-bis a c-quinquies e conseguentemente.

Lo sapevano sia al Parlamento che al Governo

Come possiamo leggere nella pubblicazione di Coinlex, il dossier sulla Legge di Bilancio 2023 da parte dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati riporta come la tassazione delle cripto attività sia nelle intenzioni del Governo al 26% (pagina 221-222).

In tale dossier, però, emerge la criticità, con il seguente suggerimento:

“Con riferimento alla misura dell’aliquota, si valuti inoltre di apportare la medesima modifica all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014”

Non essendo intervenuto alcuna norma “integrativa”, la modifica della misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 12,5% al 26%, resta riservata alle sole previsioni sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies).

L’unica conseguenza, da un punto di interpretazione che si basa sulla legge, è che l’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze sulle criptoattività è il 12,5%.

Come richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato

A questo punto si dovrà verificare quanto riportato nella dichiarazione dei redditi 2024, in particolare il quadro RT.

Successivamente, si dovrà presentare l’istanza di rimborso con un valore pari al 13,5% dell’imposta versata (26-12,50). All’istanza di rimborso dovrà essere allegato il modello Redditi, la ricevuta di avvenuta presentazione e la quietanza del modello F24 pagato.

Ci sarà poi da battagliare, in quanto, come scritto sopra, l’amministrazione finanziaria e le relative procedure telematiche non prevedevano (e non prevedono) la possibilità di versamento del 12,50%, nonostante la straficazione normativa degli ultimi anni sia stata caratterizzata da questa pesante falla. Sulla quale verosimilmente il legislatore interverrà già durante l’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2025.

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