I dati dell’Anagrafe Tributaria non sono prove

L'Agenzia delle Entrate non può provare l'avvenuto pagamento di un rimborso facendo fede solo ai dati desumibili dall'Anagrafe tributaria, considerata la possibilità di errori insita nei sistemi telematici. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 14546 del 2019.

I dati dell'Anagrafe Tributaria non sono prove

Con Sentenza numero 14546 depositata il 28 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può provare l’avvenuto pagamento di un rimborso facendo fede solo ai dati desumibili dall’Anagrafe tributaria, considerata la possibilità di errori di trascrizione insita nei sistemi telematici.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 14546 del 28 maggio 2019
I dati dell’Anagrafe Tributaria non sono prove. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 14546 del 28 maggio 2019.

La sentenza – La controversia è sorta a fronte del ricorso proposta da una società avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso su imposte relativa al 1987 che invece, a parere dell’Ufficio, era stato regolarmente pagato sebbene il pagamento non fosse stato documentato.

Avverso la decisione di primo grado, favorevole alla società, proponeva appello l’Agenzia delle entrate, accolto dalla CTR. Secondo i giudici, sebbene la prova dell’avvenuto pagamento non fosse nella disponibilità materiale dell’Agenzia delle Entrate stante il molto tempo passato, questa si era comunque attivata e aveva prodotto l’unico dato disponibile, consistente negli ordini di pagamento a favore della società “ricavabili dall’archivio informatico dell’Anagrafe tributaria”, che concordavano per titolo e importi con quelli indicati dalla società medesima.

In altre parole, considerata l’assenza di una prova diretta dei pagamenti, non più nella disponibilità materiale e giuridica dell’Amministrazione finanziaria, il giudice ha ritenuto corretto far riferimento “ai dati presuntivi ricavati dal sistema informatico dell’Anagrafe tributaria”.

La società ha impugnato la decisione della CTR contestato l’assunto dei giudici che, sul piano probatorio, hanno attribuito rilievo al dato indiziario costituito dagli ordinativi di pagamento desumibili dalle risultanze dell’Anagrafe Tributaria.

Il motivo è stato ritenuto fondato dal Collegio di legittimità che ha confermato il principio per cui le risultanze delle interrogazioni nell’Anagrafe Tributaria non possiedono i requisiti per assurgere al rango di prova, considerata la possibilità di errori di trascrizione insita nei sistemi telematici. Inoltre, “l’aver fondato la propria decisione sulle mere risultanze dell’Anagrafe tributaria - le quali, non ultimo per la possibilità di errori di trascrizione insiti nei sistemi telematici, non possono di per sé assurgere al rango di prova - integra altresì le violazioni di legge dedotte, essendo stata l’Agenzia delle entrate illegittimamente esentata dall’onere di provare il fatto estintivo costituito dal pagamento”.

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