La rigenerazione dei termini di decadenza per l’accertamento della dichiarazione integrativa

Gianfranco Antico - Dichiarazione dei redditi

Un focus sulla rigenerazione dei termini di decadenza per l’accertamento della dichiarazione integrativa

La rigenerazione dei termini di decadenza per l'accertamento della dichiarazione integrativa

Come è noto, l’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/98, prevede che, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art.13 del Dlgs n. 472/97, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/73.

Parimenti, l’articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/98, dispone che, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del ravvedimento, le dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR n. 633/72.

Gli ordinari termini di decadenza

Per effetto della modifica apportata dall’articolo 1, comma 131, della Legge n. 208/2015, all’art. 43 del DPR n. 600/1973 e all’art. 57, del DPR n.633/1972, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, IVA, ed IRAP, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Ai soli fini IVA, resta fermo che nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Il comma 132, dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015 prevede che tali disposizioni – sia ai fini reddituali che IVA – trovino applicazione agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

La rigenerazione dei termini di decadenza per le dichiarazioni integrative

L’articolo 5, del DL n. 193/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 225/2016, ha modificato l’articolo 1, comma 640, della Legge n. 190/2014, al fine di meglio precisare che la riapertura dei termini di accertamento, di cui all’articolo 43, del DPR n. 600/1973 e 57, del DPR n.633/1972 – decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa – opera limitatamente ai “soli” elementi oggetto dell’integrazione, cioè in relazione e nei limiti degli elementi rigenerati in tale dichiarazione, dovendosi per tali ultimi intendere, come indicato nelle schede di lettura del Servizio Studi del Senato e della Camera:

“unicamente gli specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa.”

Pertanto, qualora, per esempio, il contribuente abbia integrato la sua dichiarazione, indicando dei redditi di fabbricati omessi, non è consentito all’Ufficio di rettificare il l’eventuale reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

La rigenerazione segue la regola del periodo d’imposta oggetto di correzione, indipendentemente dalla normativa in vigore nell’anno di presentazione della dichiarazione integrativa.

La rigenerazione non investe le sole imposte dirette e l’IVA ma anche le altre imposte.

Nel riquadro che segue forniamo al Lettore una precisa guida.

Articolo 1, comma 640, della Legge n. 190/2014
Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/98 e 13 del Dlgs n. 472/97, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore:

a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR n. 602/73, relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;

b) i termini per l’accertamento di cui agli artt. 43 del DPR n. 600/73 e 57 del DPR n. 633/72, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione;

c) i termini di cui all’art. 76 del DPR n.131/86, concernenti l’imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all’art. 27 del DPR n. 346/90, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

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