Rientro dei cervelli, novità per docenti e ricercatori: la Legge di Bilancio crea un canale di accesso alla proroga delle agevolazioni, in base al numero dei figli o all'acquisto di una casa, per coloro che sono ritornati in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 accedevano già alla riduzione dell'imponibile.
Rientro dei cervelli, con la Legge di Bilancio 2022 arrivano novità sulla proroga delle agevolazioni.
Per i docenti e i ricercatori che sono ritornati in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 accedevano già alla riduzione dell’imponibile, viene introdotta la possibilità di accedere ai benefici per un periodo più lungo.
L’estensione è legata al numero di figli e all’acquisto della casa in Italia e riguarda i contribuenti con i seguenti requisiti:
- svolgimento di attività di docenza e ricerca in Italia;
- titolo di studio universitario o a esso equiparato;
- periodo non occasionale di residenza all’estero;
- svolgimento di documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università;
- residenza fiscale in Italia per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
Rientro dei cervelli, nella Legge di Bilancio novità sulla proroga delle agevolazioni
Si interviene sulla revisione delle agevolazioni per il rientro dei cervelli introdotta dal Decreto Rilancio, che a sua volta interviene sull’applicazione dell’articolo articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
In questo gioco di rimandi, quindi, la Legge di Bilancio 2022 introduce novità sull’applicazione del comma 3 ter che stabilisce la possibilità di beneficiare della riduzione del 90 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto:
- per 8 anni, in caso di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale in Italia nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia della residenza o successivamente;
- per 11 anni in caso di due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
- per 13 anni in caso di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Senza le particolari condizioni descritte, le agevolazioni durano 6 anni.
Con la misura prevista dal comma 763, articolo 1, della Legge di Bilancio 2022, ai docenti o ricercatori, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime agevolato viene data la possibilità di prolungare la riduzione dell’imponibile, in presenza di figli o in caso di acquisto dell’abitazione.
Rientro dei cervelli, nella Legge di Bilancio estensione dei benefici per docenti e ricercatori
Come già previsto lo scorso anno per i lavoratori impatriati, per accedere alla proroga i docenti e i ricercatori dovranno versare un importo che varia a seconda dei requisiti.
Versamento | Requisiti |
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Importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente | almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione |
Importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione | Almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento |
La casa può essere acquistata direttamente dal docente o dal ricercatore che ha diritto alle agevolazioni o anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, e anche in comproprietà.
Dal punto di vista pratico, le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio che, al momento, deve essere ancora approvata in via definitiva con il via libera della Camera.
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