Le dimissioni dei genitori nel periodo protetto già convalidate dall'Ispettorato del lavoro possono essere revocate. A fornire il chiarimento è lo stesso INL in una nota
Si possono revocare le dimissioni nel periodo protetto già convalidate dall’INL?
A fornire la risposta alla domanda e le indicazioni su come procedere è lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota dell’8 maggio 2024.
Le dimissioni presentate dalle lavoratrici durante la gravidanza o dai genitori nei primi 3 anni di vita dei figli (o dall’ingresso in famiglia) possono essere revocate prima della loro decorrenza anche se già convalidate.
Se le dimissioni hanno già portato alla risoluzione del rapporto allora sarà necessario il consenso del datore di lavoro.
Le dimissioni dei neo genitori convalidate dall’INL si possono revocare
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 862 dell’8 maggio 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla revoca delle dimissioni protette.
Nello specifico, viene confermato il fatto che i neo genitori possano esercitare la revoca delle dimissioni rassegnate anche dopo la convalida dell’INL.
Il tema al centro del quesito posto all’Ispettorato riguarda infatti proprio le modalità e le tempistiche per la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto.
Si tratta del periodo indicato all’articolo 55, comma 4, del Dlgs n. 151/2001, il quale prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza (oppure da entrambi i genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o della bambina) debbano essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro competente sul territorio.
Questo per verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro.
Il decreto legislativo n. 151/2001, però, non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante tale periodo, né possono essere applicate, spiega l’INL, le disposizioni previste per le dimissioni presentate in via telematica (articolo 26, commi 1 e 2, del Dlgs n. 151/2015) perché la norma esclude esplicitamente le ipotesi di cui al citato articolo 55, comma 4.
Da qui la necessità da parte dell’Ispettorato di fornire chiarimenti in merito.
La revoca delle dimissioni convalidate dall’INL
Basandosi sul presupposto che le dimissioni rappresentano un un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato competente sul territorio, l’INL sottolinea come non vi siano ostacoli ad una possibile revoca prima dell’emanazione del provvedimento o anche successivamente, purché avvenga prima della data di effettiva risoluzione del rapporto.
A questo proposito, l’Ispettorato specifica che, non solo le dimissioni, ma anche la revoca richiede un esame da parte dell’INL che possa valutare attentamente la fondatezza delle motivazioni e in caso annullare il provvedimento a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Nel caso in cui, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate anche in seguito a tale verifica e abbiano già portato alla risoluzione del rapporto di lavoro, queste non potranno più essere revocate unilateralmente da parte del lavoratore o della lavoratrice.
Il rapporto di lavoro, infatti, potrà riprendere solamente con il consenso del datore di lavoro.
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