Arrivano le istruzioni INPS per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali 2024. Tutte le indicazioni nella circolare del 25 marzo
Dopo la pubblicazione del decreto con le tabelle che definiscono le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori e le lavoratrici all’estero arrivano anche le relative istruzioni da parte dell’INPS.
Nei confronti di quali soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali? E in quali casi i valori individuati possono subire variazioni?
L’INPS risponde a queste e altre domande nella circolare del 25 marzo. Qui anche le indicazioni per la regolarizzazione da parte dei datori di lavoro.
A quali lavoratori si applicano le retribuzioni convenzionali 2024
L’INPS nella circolare n. 49, pubblicata il 25 marzo 2024, fornisce tutte le istruzioni in merito all’applicazione delle retribuzioni convenzionali per l’anno in corso.
Lo scorso 19 marzo, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che ogni anno definisce i valori delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori e le lavoratrici italiane che svolgono la propria attività all’estero, come previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 317 del 1987.
- Ministero del Lavoro - Decreto del 6 marzo 2024
- Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero
Le tabelle contengono i valori di riferimento da considerare per il calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito da lavoro dipendente relativi all’anno in corso.
Tali valori non si applicano nei confronti di tutti i lavoratori e le lavoratrici che svolgono la propria attività all’estero ma solamente confronti di chi opera Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Come precisato dall’INPS, infatti, sono pertanto esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge gli Stati dell’Unione Europea:
“Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.”
Menzione a parte per il Regno Unito, per cui a seguito della Brexit, è stato concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda, ai quali si applica la normativa dell’Unione europea.
Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.
Retribuzioni convenzionali, modalità di calcolo
Le retribuzioni convenzionali si applicano per il lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa per almeno 183 giorni in un anno, anche non continuativi.
Come indicato all’articolo 2 del decreto, la retribuzione convenzionale imponibile in favore dei lavoratori per i quali sono previste diverse fasce di retribuzione è determinata in base al confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ad esclusione dell’indennità estero (circolare n. 72/1990 del Ministero del Lavoro).
L’importo calcolato in questo modo va poi diviso per 12 e, confrontando il risultato con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
Tali valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese. In questi casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate per poi moltiplicare il valore ottenuto per il numero dei giorni compresi nella frazione di mese interessata (domeniche escluse).
Retribuzioni convenzionali: quando può variare l’importo e modalità di regolarizzazione
L’importo della retribuzione convenzionale individuato secondo tali criteri può subire delle variazioni solamente nei seguenti casi:
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
A questi si aggiunge l’ipotesi di maturazione di compensi variabili nel corso dell’anno.
I datori di lavoro che nei primi 3 mesi del 2024 hanno operato in maniera diversa da quanto indicato, possono regolarizzare tali periodi senza alcun onere aggiuntivo.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 giugno 2024, calcolando ai fini della denuncia UNIEMENS le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, le quali dovranno essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione.
Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare INPS n. 49/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: A quali lavoratori si applicano le retribuzioni convenzionali 2024