Retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero: nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio, sono state definite le tabelle con gli importi da considerare per il calcolo di contributi e imposte dovute. Le cifre che si applicano all’anno in corso, distinte per categoria e settore. Le istruzioni per il calcolo della pensione arrivano con la circolare INPS numero 12 del 26 gennaio 2022.
Retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero: il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio, aggiorna le tabelle con gli importi da considerare per effettuare il calcolo, relativo l’anno in corso, di contributi e imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Si tratta di un aggiornamento annuale che, rispetto all’anno scorso, arriva in tempi più brevi e riporta i valori di riferimento, leggermente in aumento, per operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.
Per i calcoli ai fini pensionistici si deve fare riferimento alla circolare INPS numero 12 del 26 gennaio 2022.
Retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero: definite le tabelle con gli importi
Per i lavoratori italiani che operano all’estero per datori di lavoro italiani e stranieri, in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, vige l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali.
A stabilirlo è il Decreto legge n. 317 del 1987 che all’articolo 4 detta anche i tempi da rispettare: ogni anno, con un decreto ministeriale ad hoc, vengono stabilite le tabelle con le retribuzioni convenzionali in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali dei settori di riferimento utili per calcolare le somme dovute.
I valori devono essere definiti periodicamente entro la scadenza del 31 gennaio e hanno rilevanza anche dal punto di vista fiscale: gli importi devono essere utilizzati anche per calcolare le imposte sul reddito da lavoro dipendente in linea con quanto previsto dal comma 8 bis dell’articolo 51 del Testo unico delle Imposte sui Redditi.
Nel TUIR si legge:
“In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e’ determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”.
Per il calcolo ai fini pensionistici, l’INPS fornisce le apposite istruzioni nella circolare numero 12 del 26 gennaio 2022.
Il documento di prassi rende note le indicazioni sulla determinazione per l’anno 2022 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
Nella parte finale del documento di prassi dell’istituto viene indicata la scadenza per le regolarizzazione contributiva.
Le imprese che per il mese di gennaio 2022 non sono in linea con quanto indicato nelle istruzioni INPS possono regolarizzare i periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Il termine di riferimento è il giorno 16 del terzo mese successivo a quello della pubblicazione della circolare, ovvero aprile 2022.
I soggetti dovranno compilare la denuncia Uniemens secondo le seguenti modalità:
- calcolando le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2022 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- portando in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione le differenze, in base alla precedente determinazione, nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”;
- dovranno poi essere calcolati i contributi dovuti sui totali ottenuti.
- INPS - Circolare numero 12 del 26 gennaio 2022
- Determinazione per l’anno 2022 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive.
Retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero: quando si applicano
Nel calcolo del periodo di 183 giorni, soglia minima per stabilire l’effettiva permanenza del lavoratore all’estero, devono essere inclusi anche il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi. Le giornate non devono essere necessariamente continuative e si considerano nell’arco dei dodici mesi e non sulla base del periodo di imposta.
Queste sono le istruzioni che arrivano dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 207 del 2000.
Lo scorso settembre sul tema è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello numero 590 del 2021, si è soffermata sull’ipotesi di smart working da parte di un lavoratore distaccato all’estero:
“Il requisito del soggiorno nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, necessario ai fini dell’applicabilità della retribuzione convenzionale prevista dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, non si ritiene rispettato qualora nel predetto arco temporale la dipendente distaccata in Germania svolga la prestazione lavorativa nel nostro Paese in modalità di lavoro agile, soggiornando, pertanto, all’estero per un periodo non superiore a 183 giorni”.
Oltre al periodo, er applicare le retribuzioni convenzionali 2022 ci sono altre due condizioni chiave da considerare:
- residenza fiscale in Italia, ma svolgimento dell’attività lavorativa all’estero;
- specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione esclusivamente all’estero e che il dipendente sia collocato in uno speciale ruolo estero.
Escluse dal campo di applicazione del comma 8-bis sono, poi, le seguenti categorie di lavoratori:
- i contribuenti che lavorano in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che prevede, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne);
- i dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.
Retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero: le istruzioni da seguire
Una volta verificati i requisiti previsti dalla norma, per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori all’estero e delle imposte sul reddito da lavoro dipendente che riguardano il periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022 è necessario far riferimento alle tabelle allegate al DM del 23 dicembre 2021.
Gli importi del 2022 sono in lieve aumento e sono suddivisi per categorie:
- operai e impiegati;
- quadri;
- dirigenti;
- giornalisti, con cinque diverse fasce di riferimento.
- Tabelle delle retribuzioni convenzionali 2022
- Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero - Tabella allegata al DM del 23 dicembre 2021
Ad eccezione dell’ultima categoria, all’interno di ogni voce gli importi sono differenziati ulteriormente in base al settore di appartenenza.
Nel caso di operai e impiegati vengono stabilite le cifre in base a qualifiche e fascia, rispetto ai settori che seguono:
- industria;
- industria edile;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- assicurazioni;
- commercio;
- trasporto aereo;
- agricoltura;
- industria cinematografica;
- spettacolo;
- artigianato.
Le retribuzioni dei quadri 2022 sono divise solo per fasce e vengono riportate per i seguenti settori:
- industria;
- industria edile;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- agricoltura;
- assicurazioni;
- commercio;
- trasporto aereo.
Allo stesso modo i valori 2022 delle retribuzioni dei dirigenti sono classificati per settore:
- industria;
- industria edile;
- autotrasporto e spedizione merci;
- credito;
- agricoltura;
- assicurazioni;
- commercio;
- trasporto aereo.
Retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero: le istruzioni da seguire
Oltre a stabilire gli importi delle retribuzioni convenzionali 2022, il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2021 conferma anche per l’anno in corso altre istruzioni utili per lavoratori all’estero:
- fasce di retribuzione, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente;
- frazionabilità delle retribuzioni, se le assunzioni, le risoluzioni del rapporto di lavoro, e i trasferimenti da o per l’estero avvengono nel corso del mese, i valori convenzionali fissati dalle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate;
- disoccupazione per i lavoratori impatriati, i valori vengono utilizzati anche per la liquidazioni del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani impatriati.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2022.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - DM del 23 dicembre 2021
- Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero
Retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero: i casi particolari
Tra le istruzioni INPS della circolare del 26 gennaio 2022, vengono fornite istruzioni anche in merito a possibili tre casi particolari.
I primi due casi sono di seguito elencati:
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
In entrambe le ipotesi si deve attribuire la retribuzione convenzionale corrispondente al cambiamento che si è concretizzato, a partire dal giorno in cui nuova qualifica viene attribuita o avviene la variazione economica.
Il terzo caso, invece, è quello in cui siano previsti compensi variabili, quali straordinario o premi.
L’importo in questo caso deve essere rideterminato, comprendendo le voci in questione e ridividendo il nuovo valore per dodici mensilità.
Nel caso in cui la rideterminazione comportasse un cambiamento di fascia, deve essere effettuata un’operazione di conguaglio a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero: gli importi per il calcolo di contributi e imposte