Lavoratori impatriati, la proroga delle agevolazioni fiscali in presenza dei requisiti vale anche per i controesodati. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 789 del 23 novembre 2021 che rappresenta anche l'occasione per chiarire nel dettaglio la platea di contribuenti che può accedere ai benefici per ulteriori cinque periodi d'imposta.
Lavoratori impatriati, anche i controesodati che presentano i requisiti richiesti hanno diritto alla proroga delle agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 789 del 24 novembre 2021.
Lo spunto per fare luce sulle regole che permettono di esercitare l’opzione e beneficiare di una riduzione dell’imponibile pari al 50 o al 90 per cento arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.
L’occasione è anche utile per fare una panoramica della platea di potenziali beneficiari.
Lavoratori impatriati, proroga delle agevolazioni anche per i controesodati: i requisiti richiesti
Protagonista della vicenda su cui l’Amministrazione finanziaria accende i riflettori è una cittadina italiana laureata che si è trasferita all’estero per frequentare un master da settembre 2009, conseguendo il diploma il 30 settembre 2011 e restando all’estero per fino al febbraio 2013 per motivi di lavoro.
È stata iscritta all’AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, dal 12 novembre al 13 marzo 2013 data in cui è rientrata in Italia, beneficiando del cosiddetto regime dei controesodati, regolato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238.
Successivamente ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati fino al 31 dicembre 2020.
Dal momento che, nel frattempo, la Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di usufruire del regime agevolato per ulteriori cinque periodi di imposta prevista dal Decreto Crescita anche a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e al 31 dicembre dello stesso anno risultavano già beneficiari della misura si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di esercitare l’opzione.
Non mancano, infatti, i principali requisiti richiesti dalla norma:
- ha acquistato a novembre 2019, in comproprietà con il marito, un immobile presso cui ha fissato la residenza;
- ha due figlie minorenni.
Dall’Agenzia delle Entrate arriva un via libera con la risposta all’interpello numero 789 del 2021:
“Si ritiene che i soggetti Controesodati, iscritti all’AIRE, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possano esercitare l’opzione ex articolo 1, comma 50, della legge n. 176 del 2020 e, quindi, accedere alla misura di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita”.
La norma non prevede nessuna esclusione specifica per i controesodati. E nel motivare la sua posizione l’Amministrazione finanziaria sottolinea che, nel caso analizzato, sembrano esserci tutte le condizioni da rispettare.
Lavoratori impatriati, proroga delle agevolazioni anche per i controesodati: i requisiti da rispettare
Il regime delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati ha subito una sua evoluzione negli anni.
L’intervento più recente è rappresentato dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio dello scorso anno.
La possibilità di prolungare il regime agevolato prevista dal Decreto Crescita, in presenza di particolari condizioni, è stata estesa anche a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e, al 31 dicembre 2019, risultava già destinatario delle agevolazioni, vincolando il prolungamento dei benefici al versamento di un importo pari al 5 o al 10 per cento dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.
In questi casi la riduzione della base imponibile è pari al 50 per cento o al 90 per cento, in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
Importo da versare per l’opzione | Tipologia di lavoratori impatriati |
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10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione | Soggetti con almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma |
5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione | Soggetti con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma. |
Ma avere dei figli o essere proprietari di un’abitazione non basta per allungare i tempi di fruizione del regime impatriati, possono accedere alla proroga delle agevolazioni fiscali i contribuenti che presentano i seguenti requisiti:
- durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
E la risposta all’interpello numero 789 del 2021 per l’Agenzia delle Entrate rappresenta la giusta occasione per definire nel dettaglio la platea di potenziali beneficiari.
Restano fuori i seguenti soggetti:
- coloro che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
- gli sportivi professionisti;
- coloro che non sono stati iscritti all’AIRE;
- i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per
- lavoratori impatriati.
In conclusione, però, il documento aggiunge altre due precisazioni:
- l’iscrizione all’AIRE non era un requisito di accesso agli incentivi per i Controesodati dalla legge n. 238 del 2010, né era un requisito per esercitare l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015;
- con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati, la formulazione precedente al decreto Crescita, come interpretata nella circolare n. 17/E del 23 maggi 2017, richiedeva l’iscrizione all’AIRE; tuttavia l’omessa iscrizione all’AIRE è stata sanata per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 5, comma 1, lett. d) del d.l. n. 34 del 2019 (che ha introdotto il comma 5-ter nell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015).
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risposta all’interpello numero 789 del 24 novembre 2021.
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