Regime forfettario, operazioni intracomunitarie ed estere: istruzioni sul versamento e sul codice tributo IVA da utilizzare, focus su adempimenti Vies ed Intra collegati.
Partite IVA che applicano il regime forfettario, qual è il corretto trattamento fiscale delle operazioni intracomunitarie ed estere?
Dopo l’abolizione del regime dei minimi tenuto in vita fino a scadenza naturale, il regime forfettario risulta l’unica via percorribile per utilizzare una partita IVA agevolata.
Tra le varie regole specifiche per la categoria, bisogna ricordare quella che riguarda la non applicazione dell’IVA.
Sul piano pratico si traduce nel fatto che non addebitano l’IVA nelle fatture emesse, così come non la detraggono sugli acquisti. Tuttavia, vi sono dei casi in cui anche i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario devono versare l’imposta sul valore aggiunto: si tratta delle operazioni intracomunitarie in reverse charge.
Operazioni intracomunitarie nel regime forfettario: istruzioni, versamento IVA, codice tributo e dichiarazione Intrastat
Il contribuente titolare di partita IVA nel regime forfettario non addebita l’IVA nelle fatture emesse, così come non la detrae da quelle passive.
Tuttavia, occorre prestare molta attenzione al caso delle operazioni intracomunitarie distinguendo fra:
- acquisti intracomunitari di beni;
- cessione intracomuniarie di beni;
- prestazioni di servizi intracomunitari ricevuti;
- prestazioni di servizi intracomunitari resi.
Partiamo da una prima - ma fondamentale - regola di carattere generale:
Per i beni acquistati in ambito UE dal contribuente forfettario vige il limite dei 10.000 euro, motivo per cui al di sotto di tale limite non occorre versare IVA sull’inversione contabile (reverse charge); per i servizi tale limite non vale, motivo per cui i servizi ricevuti da aziende con sede in uno Stato dell’Unione Europea determinano - a prescindere dal relativo valore - l’obbligo di integrare la fattura e versare l’IVA.
Altra regola generale è quella relativa alla dichiarazione Intrastat, ovvero all’obbligo di inviare il modello o elenco delle operazioni intracomunitarie effettuate: per i contribuenti forfettari tale obbligo vige solo per i servizi resi verso aziende con sede nell’Unione Europea (in quanto dal 2018 è stata riformata l’intera materia degli obblighi Intrastat).
Andiamo quindi ad approfondire le singole casistiche delle operazioni intracomunitarie ed estere nel caso del regime forfettario.
Operazioni intracomunitarie regime forfettario: acquisto di servizi da operatori aventi sede nell’Unione Europea. Istruzioni, versamento IVA e adempimenti collegati
Il caso senza dubbio più sovente nella pratica è quello di contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario che acquistano servizi intracomunitari da operatori con sede nell’Unione Europea. Si pensi alle operazioni intracomunitarie poste in essere con Google, Facebook ed Amazon per esempio.
In questi casi il contribuente operante nel regime forfettario deve:
- essere iscritto al VIES;
- versare l’IVA (22% dell’imponibile trattandosi di servizi) integrando la fattura emessa dall’operatore intracomunitario con indicazione di aliquota e imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il versamento deve essere eseguito con modello F24, compilando la sezione erario e utilizzando il codice tributo 6493.
Dal 1° gennaio 2018 non è più obbligatorio presentare gli elenchi Intrastat in questo caso (in realtà l’obbligo di invio telematico del modello Intra2quater permane per acquisti superiori ad euro 50.000 nel trimestre, ma nel caso dei contribuenti che operano nel regime forfettario tale ipotesi non appare realistica).
Operazioni intracomunitarie regime forfettario: vendita di servizi a operatori aventi sede nell’Unione Europea. Istruzioni, versamento IVA e adempimenti collegati
Nel caso in cui, invece, il contribuente forfettario emettesse fattura ad un operatore comunitario con sede nell’UE, allora egli dovrebbe:
- essere iscritto al VIES;
- emettere fattura senza addebitare l’IVA e indicando la dicitura “inversione contabile o reverse charge IVA articolo 7-ter d.p.r. 633/1972”;
- inviare il modello Intra1 quarter trimestrale (l’obbligo a dire il vero potrebbe essere mensile ove le operazioni nel trimestre superassero l’importo di euro 50.000,00. Tale circostanza, tuttavia, determinerebbe ovviamente l’uscita dal regime forfettario per avvenuto superamento dei limiti di reddito).
Regime forfettario, cosa fare in caso di operazioni intracomunitarie consistenti in acquisti e vendita di beni
Nel caso di operazioni intracomunitarie di acquisto beni, il contribuente titolare di partita IVA nel regime forfettario deve distinguere tra:
- acquisti inferiori ad euro 10.000;
- acquisti di importo superiore ad euro 10.000.
Nel primo caso, il contribuente non deve fare nulla poiché l’IVA si considera assolta nel Paese di origine dei beni.
Nel caso di acquisti intracomunitari di beni per importi superiori ad euro 10.000 il contribuente operante nel regime forfettario dovrà:
- iscriversi al VIES;
- versare l’IVA (utilizzando l’aliquota di riferimento a seconda del bene considerato), integrando la fattura emessa dall’operatore intracomunitario, con indicazione di aliquota e imposta, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il versamento deve essere eseguito con modello F24, compilando la sezione erario e utilizzando il codice tributo 6493.
Dal 1° gennaio 2018 in questo caso non è più richiesto l’invio del modello Intra-2 bis (acquisti intracomunitari di beni).
Nel caso di vendita intracomunitaria di beni, invece, la normativa fiscale assimila tali operazioni a quelle interne. La fattura dovrà quindi indicare la seguente dicitura “Operazione che non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”. Di conseguenza, in questi casi non andranno posti in essere gli adempimenti formali e sostanziali sopra esposti per le altre tipologie di operazioni intracomunitarie.
Versamento IVA operazioni intracomunitarie regime forfettario: la discussione sul codice tributo da utilizzare nel modello F24
Nel corso di questi anni ha creato non poche discussioni la questione del codice tributo da utilizzare nel modello F24 per i versamenti dell’IVA dovuta dai contribuenti forfettari nel caso di integrazione delle fatture intracomunitarie ricevute.
Come già evidenziato sopra, a nostro parere il codice tributo corretto da utilizzare è il 6493, così come consigliato anche da Fiscooggi (testata giornalistica ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti).
Tuttavia, esiste un filone di pensiero secondo il quale il codice tributo più corretto da utilizzare sarebbe quello relativo al codice IVA mensile, ad esempio 6001 se l’operazione si riferisce a gennaio, 6002 se l’operazione si riferisce a febbraio, e così via. A nostro modesto avviso tale impostazione non è corretta, in quanto si tratta di codici tributo comunque previsti per contribuenti per applicano l’IVA nei modi ordinari e con liquidazione mensile.
Le operazioni extra UE poste in essere dal contribuente forfettario
Nel caso delle operazioni estere poste in essere dal contribuente forfettario fuori dall’Unione Europea occorre distinguere i singoli casi.
Per le prestazioni extra UE di servizi rese e ricevute non occorre porre in essere alcun adempimento di tipo comunicativo. Solo per i servizi resi occorre ricordarsi di indicare in fattura la dicitura corretta ovvero: “operazione non soggetta ad IVA art. 7 d.p.r. 633/1972”.
Per le esportazioni, importazioni ed operazioni assimilate valgono, invece, le regole ordinarie di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 67 del d.p.r. 633/1972.
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