I titolari di partita IVA che effettuano operazioni intracomunitarie sono obbligati all'iscrizione al VIES. Si attendono chiarimenti sulla cancellazione in caso di mancata presentazione degli elenchi Intrastat 2018.
L’iscrizione al VIES è un adempimento obbligatorio per i soggetti titolari di partita IVA che effettuano operazioni intracomunitarie.
L’obbligo di iscrizione al VIES, tuttavia, si scontra con le novità introdotte nel 2018 e, nello specifico, con l’abolizione dell’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat trimestrali per gli acquisti.
Andiamo per gradi e cerchiamo di capire i perché dei dubbi di molti professionisti ed imprese.
Per richiedere l’inclusione nel VIES all’Agenzia delle Entrate nel caso di nuova partita IVA è necessario compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
I soggetti già titolari di partita IVA che non hanno richiesto l’iscrizione al VIES possono farlo in ogni momento in modalità telematica in maniera diretta o tramite intermediari abilitati così come è possibile richiedere la cancellazione ed effettuare la revoca dell’opzione tramite i servizi telematici.
A partire dall’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate possa effettuare la cancellazione dal VIES in maniera automatica e d’ufficio in due situazioni: nel caso di esito negativo delle attività di controllo sulla correttezza dei dati e in caso di mancata presentazione degli elenchi Intrastat per quattro trimestri consecutivi.
Ed è proprio sull’ultimo punto, ovvero sulla mancata presentazione degli elenchi Intra acquisti e sulla cancellazione dal VIES che si attendono chiarimenti, a seguito delle novità introdotte dal 1° gennaio 2018.
Vediamo di seguito per punti tutto quello che bisogna sapere sull’iscrizione al VIES, a cosa serve e cos’è e sui casi in cui l’Agenzia delle Entrate può procedere alla cancellazione d’ufficio.
Iscrizione VIES: cos’è e a cosa serve
Innanzitutto cerchiamo di capire cos’è il VIES e a cosa serve. Il VAT information exchange system è uno strumento introdotto per il contrasto alle frodi IVA comunitarie e consente agli Stati membri dell’UE di verificare le informazioni relative alle operazioni di acquisti e cessioni di beni.
L’autorizzazione all’iscrizione per imprese e professionisti titolari di partita IVA è il presupposto per poter effettuare operazioni intracomunitarie e si tratta di una procedura che non ha alcun costo e che può esser effettuata in modalità totalmente gratuita.
L’inclusione al VIES può essere effettuata, in caso di apertura di una nuova partita IVA, compilando gli appositi campi dei modelli AA7 per le persone fisiche o AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.
Per chi ha già una partita IVA, la richiesta all’Agenzia delle Entrate potrà esser presentata in modalità telematica in qualsiasi momento e in modalità totalmente gratuita, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Nelle stesse modalità andrà comunicata anche la volontà di cancellazione dal VIES nel caso in cui non si intendono effettuare più operazioni di acquisti e cessioni all’interno dell’UE.
Cancellazione dal VIES e nuove regole Intrastat 2018
Oltre a poter esser effettuata su richiesta da parte del titolare di partita IVA, la cancellazione dal VIES avviene in via automatica e d’ufficio qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare due situazioni:
- esito negativo delle attività di controllo sui dati comunicati;
- mancata presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate per quattro trimestri consecutivi.
In merito alla cancellazione dal VIES in caso di mancata presentazione degli elenchi Intrastat la procedura adottata dall’Agenzia delle Entrate prevede l’invio di un’apposita comunicazione al contribuente, alla quale sarà possibile rispondere entro 60 giorni e “fornire i chiarimenti e le spiegazioni della mancata presentazione degli elenchi.”
Le regole sull’esclusione d’ufficio dal VIES si scontrano con le novità in materia di Intrastat introdotte a partire dal 1° gennaio 2018, data a partire dalla quale è entrata in vigore l’abolizione dell’obbligo di trasmissione degli elenchi Intra-2 trimestrali relativi agli acquisti.
La sostanza è che per gli operatori che effettuano operazioni di acquisti intra UE di importo non superiore a 200.000 euro per l’acquisto di beni e di 100.000 euro per l’acquisto di servizi scatterebbe in automatico la cancellazione dal VIES dopo quattro trimestri.
In pratica, nonostante le misure di semplificazione, verrebbe comunque a sussistere l’obbligo (seppur trattato dalla circolare delle Dogane come “adempimento facoltativo”) di trasmettere gli elenchi Intrastat per evitare la cancellazione d’ufficio dalla banca dati VIES.
La domanda che sorge spontanea è: l’iscrizione al VIES non è più obbligatoria per le partite IVA? Sarà legata al superamento di particolari soglie economiche? Si attendono, come di consueto, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Iscrizione VIES: regole e novità 2018