Regime forfettario: accesso libero nel 2019, una pioggia di risposte agli interpelli pubblicate il 23 aprile dall'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle cause ostative, che danno vita all'esclusione, ma solo dal 2020.
Regime forfettario: nel 2019 l’accesso è libero, ma entro l’anno le cause ostative devono essere rimosse. Prevista l’esclusione dal 2020 per chi non provvede a mettersi in linea con i requisiti richiesti dalla nuova versione della tassazione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
Nei primi giorni di vita del nuovo regime forfettario, l’Agenzia dell’Entrate aveva adottato una linea dura, stabilendo che l’accesso era possibile solo per chi aveva operato una cessione di quote societarie che avrebbero potuto precludere l’ingresso entro il 31 dicembre 2018. Un paradosso dal momento che la Manovra è stata approvata il 30 dicembre.
Dopo alcuni mesi l’Agenzia è tornata sui suoi passi con un atteggiamento di maggiore apertura: la circolare numero 9/E ha chiarito che nel 2019 l’accesso è libero.
Nella parte del documento che analizza il vincolo del controllo si legge che, anche se il contribuente è in una condizione che fa scattare la causa ostativa, “lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.
Con la pioggia di interpelli pubblicati il 23 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti e ha ribadito la posizione assunta con la circolare numero 9/E non solo sul controllo societario ma anche su altre condizioni che causano l’esclusione.
Regime forfettario e cause ostative: ok all’accesso nel 2019, esclusione dal 2020
Il regime forfettario, che prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, ha subito una rivoluzione con la Legge di Bilancio 2019.
Tra le principali novità, il limite dei ricavi per l’accesso è passato dai 25.000, e fino ai 50.000 in base all’attività svolta, a 65.000 euro per tutti e la causa ostativa sul controllo delle società è diventata più rigida: se fino al 2018 il divieto di ingresso vigeva solo per chi deteneva quote in società di persone o Srl trasparenti, a partire dal 1° gennaio 2019 l’esclusione è diventata valida anche per le quote detenute in società con tassazione Ires che sono controllate direttamente o indirettamente da Srl.
Se nel primo caso il ventaglio si è allargato, nel secondo si è ristretto. Il nuovo assetto ha fatto discutere parecchio e ha generato anche una serie di dubbi interpretativi su accesso ed esclusione, che non sono ancora risolti del tutto.
Per questo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti sul tema analizzando caso per caso quando operano le cause ostative e stabilendo i tempi per mettersi in regola, entro la fine del 2019.
Le risposte agli interpelli del 23 aprile 2019, dalla numero 114 alla 127, riguardano casi particolari di specifiche categorie professionali.
Le situazioni analizzate coinvolgono psicologi, medici, commercialisti, ingegneri e avvocati. Per tutti l’accesso al regime forfettario è libero, ma solo nel 2019.
Regime forfettario tra cause ostative, accesso ed esclusione: i casi affrontati dall’Agenzia delle Entrate
Utile per orientarsi tra accesso, esclusione e cause ostative l’excursus sul rapporto tra criterio della riconducibilità, codice Ateco e attività svolta di fatto contenuto nella risposta numero 124, che analizza il caso di un medico titolare di una società in accomandita semplice di fabbricazione di protesi dentarie, inattiva dal 2004.
Così come di particolare interesse è il chiarimento contenuto nella risposta numero 125 fornito a un commercialista che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se la donazione del diritto di usufrutto di una quota di società di persone possa far venir meno la causa ostativa.
Come si legge nel testo, anche la nuda proprietà determina l’esclusione dal regime forfettario:
Come espressamente chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio legis.
Le porte d’accesso del regime forfettario sono chiuse anche per avvocati titolari di quote da “accomandanti” di società in accomandita semplice (risposta numero 120) e per i commercialisti che detengono quote di controllo in società tra professionisti (risposta numero 126).
Ma, come chiarisce l’Agenzia, in questi casi e in tutti gli altri in cui operano le cause ostative il regime forfettario è possibile per tutto il 2019. Dal 2020, invece, potrà applicare la tassazione agevolata solo chi rimuove gli ostacoli entro fine anno.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario e cause ostative: ok all’accesso nel 2019, esclusione dal 2020