Non è sufficiente una prova generica per superare la pretesa erariale in caso di accertamento tramite redditometro.
Periodicamente torna in auge il tema dell’accertamento delle imposte mediante strumenti, speso antipatici, come il redditometro.
La giurisprudenza più e meno recente si è ormai pronunciata più volte sul tema, come nel caso che analizzeremo brevemente oggi insieme.
Nello specifico, in caso di accertamento presuntivo, per superare la pretesa erariale non è sufficiente che il contribuente fornisca una prova generica, dichiarando ad esempio di aver ricevuto una cospicua donazione da parte dei genitori, essendo invece necessario dimostrare che proprio detti ulteriori redditi hanno coperto, o avrebbero potuto ragionevolmente coprire, le spese contestate.
Redditometro e donazione dai genitori
La controversia nasce dal ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate con il metodo del cosiddetto “redditometro”.
L’Ufficio ha ritenuto che la prova offerta dal contribuente, che si era limitato a dichiarare che le spese poste a base dell’accertamento erano state finanziate grazie a una cospicua somma di denaro ricevuta in donazione dai propri genitori, non fosse sufficiente a superare la presunzione di maggior reddito.
A conferma della sentenza di primo grado i giudici della CTR hanno asserito che l’Agenzia delle entrate non era stata in grado di fornire convincenti chiarimenti a sostegno della legittimità del proprio operato, non avendo fornito risposta a quanto dedotto dal contribuente per giustificare il maggior reddito contestatogli e non era stata in grado di replicare alle sue giustificazioni ed eccezioni.
L’Ufficio finanziario ha impugnato dinanzi alla Cassazione la decisione d’appello lamentando violazione dell’art. 38, commi 4 e ss. del DPR n. 600/1973 in merito al corretto assoggettamento all’onere della prova posto in relazione all’accertamento da “redditometro”.
A parere dell’Amministrazione finanziaria, infatti, i giudici della CTR hanno erroneamente imposto all’Ufficio l’onere di fornire la prova contraria, quando invece è onere di quest’ultimo dimostrare il possesso di altre disponibilità impiegate per giustificare la capacità di spesa accertata e per comprovare che proprio con quei redditi sono state effettuate le spese.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondate le motivazioni dell’Ufficio sulla base di un principio oramai consolidato con cui la Corte ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente in caso di “redditometro”.
Redditometro: cosa deve fare il contribuente in giudizio
In particolare, con riferimento alla prova contraria necessaria per superare la pretesa del Fisco
“non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere”
Nel caso di specie la CTR non ha in alcun modo verificato se il contribuente avesse dimostrato l’utilizzo delle somme ricevute in donazione essendosi, al contrario, limitata ad affermare che l’Ufficio non aveva fornito chiarimenti rispetto alle difese del contribuente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Redditometro: la donazione del genitore non basta per giustificare il tenore di vita