Ravvedimento speciale, basta pagare. Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Pronte le regole per il ravvedimento speciale abbinato al concordato preventivo biennale. Non servirà alcuna comunicazione, ma basterà pagare con modello F24 la prima rata o l'intero importo entro il 31 marzo 2025. Le novità nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Ravvedimento speciale, basta pagare. Pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Ravvedimento speciale senza nuovi adempimenti per chi, entro il 31 ottobre, ha aderito al concordato preventivo biennale.

Le porte della sanatoria abbinata al patto con il Fisco si aprono presentando il modello F24 entro il 31 marzo 2025, versando quindi la prima rata o l’importo complessivamente dovuto.

A definire gli aspetti operativi è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 4 novembre. Regole soft, non solo sull’adesione ma anche sul piano di pagamenti: in caso di mancato versamento di una delle rate diversa alla prima, sarà possibile rimettersi in carreggiata entro la scadenza della quota successiva.

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Ravvedimento speciale, nessuna comunicazione per l’adesione: il modello F24 avvia la sanatoria

Un’opera di semplificazione che, anche alla luce dell’ormai spirato termine per l’adesione al concordato preventivo biennale, evita la trasmissione di nuovi modelli e comunicazioni per l’applicazione del ravvedimento speciale.

A pochi giorni dalla scadenza del patto con il Fisco e quando iniziano a consolidarsi i dati sulle adesioni (circa 500 mila partite IVA, con un gettito di 1,3 miliardi) l’Agenzia delle Entrate pubblica il provvedimento che detta le regole della sanatoria quinquennale per il periodo 2018-2022.

A poterne beneficiare sono le partite IVA che, oltre ad aver aderito al concordato, nelle annualità sanabili rispettano i seguenti criteri:

  • hanno applicato gli “ISA”;
  • ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Ammessi quindi anche i contribuenti forfettari che però nelle annualità passate hanno rispettato una delle condizioni di cui sopra.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 4 novembre 2024
Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

Adesione al ravvedimento speciale con presentazione del modello F24 per ogni annualità

Come detto, l’aspetto innovativo del ravvedimento speciale rispetto alle misure susseguitesi nel corso degli anni per consentire la regolarizzazione dei debiti pregressi è il fatto che non sarà necessario presentare domanda.

Così come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità”, indicando il numero di rate complessivo e utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 50 del 17 ottobre.

La presentazione del modello F24 deve essere effettuata entro il 31 marzo 2025. In caso di versamento a rate, è possibile spalmare l’importo dovuto in un massimo di ventiquattro quote mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

Da evidenziare che per le società e le associazioni, l’applicazione del ravvedimento speciale è esercitata presentando i modelli F24 relativi alla prima o unica rata dell’IRAP così come delle imposte sostitutive dovute da soci e associati.

Il pagamento tardivo delle rate successive non porta alla decadenza

Da evidenziare inoltre le regole relative ai versamenti a rate.

In tal caso, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. In caso di ritardo nel pagamento però non vi saranno effetti immediati.

Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Confermato inoltre che non sarà possibile accedere ai vantaggi della sanatoria abbinata al concordato in caso di versamento successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Dall’Agenzia delle Entrate elementi informativi di ausilio

Al fine di agevolare le procedure di calcolo, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione all’interno del Cassetto Fiscale, per ogni “annualità”, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive, sulla base dei dati contenuti nell’Allegato 1 al provvedimento del 4 novembre.

Nello stesso Allegato sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte dovute.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA.

Da specificare, in chiusura, che chi nell’anno interessato dal ravvedimento ha conseguito sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, potrà beneficiarne solo esercitando l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Allegato 1 - provvedimento 4 novembre 2024
Criteri per il calcolo di redditi e imposta sostitutiva

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