Fondi immobiliari di OICR esteri, applicabile il regime di non imponibilità ai proventi? Via libera, a patto che siano istituiti nei paesi inseriti della white list. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 385 del 18 settembre 2019.
I proventi che derivano da fondi immobiliari di OICR esteri rientrano in un regime di non imponibilità e non sono soggetti alla ritenuta alla fonte. Ma a una condizione: devono essere istituiti in Stati e territori inclusi nella cosiddetta white list, ovvero quei paesi che prevedono un regime fiscale agevolato e acconsentono allo scambio di comunicazioni. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 385 del 18 settembre 2019.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista una società lussemburghese, indirettamente posseduta da un Fondo di investimento, definito Gamma, e nata per detenere il 100 per cento delle quote di due fondi di investimento alternativo italiani immobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori professionali.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 385 del 18 settembre 2019
- Non applicazione della ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari - Articolo 7, comma 3, decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Proventi da fondi immobiliari di OICR esteri: vige il regime di non imponibilità?
La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare ai proventi che derivano dalla partecipazione indiretta a fondi italiani da parte del Fondo Gamma. In particolare, pone un quesito diretto all’amministrazione finanziaria italiana: è possibile applicare il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legge numero 351 del 25 settembre 2001?
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 385 del 2019, concede il suo via libera, confermando che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta del Fondo Gamma nei fondi immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
E aggiunge:
“Infine, come chiarito nella risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001, si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare ma anche qualora l’investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white listed”.
Regime di non imponibilità per i proventi su fondi immobiliari di OICR esteri, come individuarli?
Come si legge nel documento con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti alla società lussemburghese, la normativa fiscale prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri, sempre a patto che siano istituiti in Stati e territori inclusi nella cosiddetta white list.
E infine il testo fornisce le istruzioni da seguire per individuare gli OICR esteri:
“Sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondi immobiliari di OICR esteri, regime di non imponibilità sui proventi?