Investimenti indiretti in start up innovative, via libera alle agevolazioni fiscali anche per i soggetti che hanno investito nella società intermediaria, nel periodo d'imposta del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 368 del 2019.
Investimenti indiretti in start up innovative, quando danno diritto alle agevolazioni fiscali? Possono beneficiarne anche i soggetti che hanno investito nella società intermediaria, nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione utile a dimostrare che l’aumento del capitale della start up è stato eseguito. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 368 del 6 settembre 2019.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione viene fornito dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista una società che ha deliberato un aumento di capitale scindibile non progressivo, e in seguito ha aderito all’aumento di capitale deliberato da una start up innovativa, versando una somma a titolo di aumento di capitale e sovrapprezzo quote.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 368 del 6 settembre 2019
- Articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 21 Investimenti indiretti in start up innovative.
Agevolazioni fiscali su investimenti indiretti in start up innovative, anche tramite una società intermediaria
Secondo quanto stabilito dall’articolo 29 del decreto legge numero 179 del 2012, ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente, sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle start up innovative vengono riconosciuti determinati benefici fiscali.
Le agevolazioni fiscali consistono in una riduzione delle imposte sui redditi, frutto della concessione di detrazioni, per gli investitori soggetti IRPEF, o di deduzioni, per gli investitori soggetti IRES.
Nel caso analizzato l’investimento nella start up innovativa è derivato da sottoscrizioni parziali, mediante bonifici bancari, dell’aumento di capitale sociale da parte di persone fisiche.
La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se le sottoscrizioni parziali ricevute possono rientrare nel campo di applicazione della detrazione IRPEF prevista in qualità di investimenti indiretti effettuati “per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative”.
Con la risposta all’interpello numero 368 del 6 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera alle agevolazioni.
Investimenti indiretti in start up innovative, quando danno diritto alle agevolazioni fiscali Irpef?
Nell’argomentare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate pone l’accento su un aspetto determinante: l’effettiva capitalizzazione.
Come sottolinea il testo, in un caso come quello analizzato si è difronte a una effettiva capitalizzazione dal momento che sia la start up innovativa sia la società intermediaria rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
Ci sono, dunque, i presupposti perché venga rilasciata la certificazione utile per consentire ai sottoscrittori, persone fisiche, di accedere alle detrazione IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate conclude specificando anche il periodo in cui è possibile beneficiare delle agevolazioni:
“Nel caso in esame, l’investimento nella start up innovativa BETA S.R.L., effettuato dalla società istante tra il … febbraio e il … marzo 2018, assume quindi rilevanza, anche ai fini delle agevolazioni di cui al citato articolo 29 per i soggetti che hanno investito nella società intermediaria, nel periodo d’imposta del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale della start up è stato eseguito ai sensi dell’articolo 2481-bis del codice civile, che, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza d’interpello e nei relativi allegati, risulta essere il periodo d’imposta 2018, anno al termine del quale dovrà altresì farsi riferimento al fine di verificare la riconducibilità della società istante alle società che investono prevalentemente in start up innovative ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto attuativo”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Investimenti indiretti in start up innovative, le regole per le agevolazioni